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Sentenza

Sentenza n. 1971/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Torino n° -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- per mezzo del quale, ai sensi dell’art. 6 co, I° e II° L. 401/1989, è stato fatto divieto al ricorrente per il periodo di cinque anni dalla data di notifica, l''accesso, per l''intera giornata in cui si svolge l''incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici. semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.;

Giustizia amministrativa202500778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto del Questore di Torino, della durata di cinque anni, di accesso agli impianti sportivi per gli incontri di calcio individuati nel provvedimento, con divieto di accesso a percorsi viari prossimi allo stadio e di avvicinamento entro 500 metri dagli impianti interessati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, l. 401/1989, contestando l’insussistenza dei presupposti di legge e deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, genericità e incongruità della valutazione dei fatti. Ha sostenuto che gli episodi violenti verificatisi la notte precedente una partita di Serie A non erano stati direttamente percepiti dalla polizia giudiziaria, ma ricostruiti prevalentemente tramite immagini di videosorveglianza e video di telefoni cellulari, e che l’identificazione e il fermo erano avvenuti in circostanze confuse in una zona affollata. Ha negato che le immagini dimostrassero una sua condotta violenta, contestando che l’appartenenza a un gruppo ultras e il rinvenimento nella propria auto di aste e bastoni potessero provare la partecipazione agli scontri; ha inoltre sostenuto che, essendo stato fermato da più agenti, non avrebbe potuto reagire nei termini contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in 2.500 euro oltre accessori. Ha ritenuto infondate le censure perché gli incidenti risultavano documentati da riprese effettuate in aree pubbliche e da video di privati; inoltre, il ricorrente era stato visto allontanarsi insieme a due sodali sanguinanti, aveva tentato di sottrarsi alla polizia e aveva colpito un agente, causandogli lesioni. Il rinvenimento nella sua auto di aste e bastoni era coerente con gli oggetti usati negli scontri; arresto, perquisizione e sequestro erano stati convalidati. Il Tribunale ha inoltre valorizzato il precedente DASPO del 2019 e la sentenza penale che, pur dichiarando non doversi procedere per estinzione dei reati conseguente all’esito positivo della messa alla prova, aveva accertato i fatti. La definizione penale non travolge il DASPO, che ha finalità cautelative di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici e non essenzialmente sanzionatorie. La ricostruzione complessiva ha quindi integrato la partecipazione attiva a episodi di violenza e intimidazione rilevanti ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1 e 2, l. 401/1989

    Perciò il giudice penale con detta pronuncia ha espressamente accertato i reati commessi dall’imputato, così come già dapprima erano stati rilevati con il provvedimento amministrativo impugnato in questa sede alla luce tutto ciò appare evidente che il -OMISSIS- ha palesemente violato proprio quell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della l. 401 del 1989, partecipando attivamente ad episodi di violenza, di minaccia tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica, pienamente riconducibili ad atti di violenza contro altre persone e finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza e d’intimidazione, pericolose per la sicurezza pubblica del tutto premeditati, visti i luoghi distanti dallo stadio, quasi configurabili come una sorta di appuntamento per scatenare una rissa.

    Il divieto è legittimo quando gli elementi accertati dimostrano la partecipazione attiva a episodi di violenza o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica; tali elementi possono risultare dalla condotta complessiva, dalle riprese, dalle circostanze del fermo, dal rinvenimento di oggetti atti a offendere e dai precedenti.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall’art. 6 l. 401/1989 può essere adottato quando elementi concreti, valutati nel loro insieme, dimostrino la partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica; la ricostruzione può fondarsi anche su riprese di videosorveglianza e video privati, se corroborati dagli altri elementi del caso.
  • La convalida dell’arresto e della perquisizione e il rinvenimento, nella disponibilità dell’interessato, di oggetti coerenti con quelli impiegati negli scontri possono concorrere, insieme alla condotta osservata e agli altri dati istruttori, a fondare la valutazione amministrativa di pericolosità rilevante ai fini del DASPO.
  • La dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova non travolge automaticamente il DASPO, poiché la misura amministrativa persegue finalità cautelative di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, distinte da quelle essenzialmente sanzionatorie della condanna penale.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportive
RamiSport
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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