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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12678/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena per il capo c). I motivi principali contestano: (i) violazione di norme processuali e nullità per omessa instaurazione del contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., in relazione alla mancata considerazione della memoria difensiva del 09/05/2025 contenente documenti e argomentazioni sulla intervenuta prescrizione anche del reato del capo c); (ii) vizio di motivazione per non aver valutato quella memoria e per non essersi confrontata con gli elementi probatori (mail dell'Avv. Pastorello del 16/10/2016 e 18/10/2016) utili a determinare il tempus commissi delicti della frode assicurativa; (iii) violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 642 c.p. sul momento consumativo del reato contestato; (iv) mancata acquisizione di documenti e mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; inoltre la difesa eccepisce l'applicabilità del "rito covid" (art. 23-bis d.l. 137/2020 e art. 94 d.lgs. 150/2020) per ritenere tempestiva la memoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura relativa alla mancata valutazione della memoria del 09/05/2025 non integra la nullità denunciata: la memoria risultava trasmessa oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 598-bis c.p.p. e dunque la Corte d'appello era legittimata a non prenderla in considerazione. La Corte ha inoltre precisato il principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie inviate in via pec nell'ambito della disciplina emergenziale Covid-19 può dar luogo a nullità solo se quelle memorie hanno contenuto argomentativo autonomo e sarebbero idonee a sostenere le ragioni del gravame; nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito si era confrontata con le questioni essenziali (anche in due gradi conformi) e che le obiezioni del ricorrente si limitavano a una diversa rivalutazione del tempus commissi, senza dimostrare idonea incidenza sulla congruità logico-giuridica della decisione. Nessuna nullità per omissione di annotazione delle conclusioni è stata ravvisata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per la trasmissione delle conclusioni scritte per le parti; la Corte ha ritenuto che la memoria difensiva del 09/05/2025 fosse stata inviata oltre il termine di quindici giorni e pertanto legittimamente non considerata dal giudice di merito.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte precisa che l'omessa valutazione di memorie difensive integra nullità solo se l'atto difensivo avrebbe avuto contenuto autonomo e rilevante per il giudizio.

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda il momento della consumazione del reato (concorrenza di più azioni od omissioni); la difesa contestava la ricostruzione del tempus commissi ma la Corte di legittimità ha ritenuto che non fosse stata fornita una prova idonea a sovvertire le valutazioni di merito.

  • art. 161 cod. pen.

    Disposizione sul momento della consumazione dei reati continuati o plurisoggettivi; richiamata dalla difesa per sostenere una diversa delimitazione temporale della consumazione, contestata dalla Corte.

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che disciplina la frode in danno di compagnie assicurative (rilevante per il capo c)); la questione centrale era il corretto accertamento del tempo della consumazione ai fini della prescrizione.

  • art. 603, commi 2-4 cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità per la Corte d'appello di disporre integrazioni istruttorie; il ricorrente lamentava omissione di acquisizione documentale o rinnovazione istruttoria, ma la Cassazione ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'insufficienza del materiale valutato in fatto.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)

    Norma emergenziale che prevede l'invio di conclusioni a mezzo PEC nei procedimenti durante la pandemia; la Corte richiede che le memorie abbiano contenuto argomentativo autonomo per determinare nullità in caso di omessa valutazione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2020

    Rinvio operativo sulla disciplina processuale d'emergenza; la difesa aveva invocato la sua applicabilità per rendere tempestiva la memoria, ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la tesi nel caso concreto.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Prevede l'indicazione delle conclusioni nella intestazione del provvedimento decisorio; la Corte ha affermato che la mancata annotazione non determina automaticamente una nullità atteso il mancato riscontro di effetti patologici nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Le memorie difensive inviate ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p. devono essere depositate entro i termini previsti: se tardive, il giudice di merito può legittimamente non tenerne conto.
  • Nel periodo emergenziale Covid-19, le conclusioni inviate via PEC (art. 23-bis d.l. 137/2020) possono generare nullità per violazione del diritto di difesa solo se hanno contenuto argomentativo autonomo e rilevante, capace di incidere sul decisum; la mera riproposta di alternative valutative non è sufficiente.
  • La Cassazione non è sede di ritrattazione della valutazione delle prove di merito: per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare che l'omissione abbia inciso concretamente sulla congruità logico-giuridica della decisione.
  • Quando si contesta la prescrizione occorre fornire elementi probatori chiari e ancorati al tempus commissi: semplici argomentazioni alternative sulla data di consumazione, senza documentazione decisiva, difficilmente sovvertono le valutazioni dei giudici di merito.
  • La richiesta di acquisizione documentale o di rinnovazione dell'istruzione probatoria (art. 603 c.p.p.) è fondata quando la parte indica documenti determinanti non valutati; l'indicazione generica o tardiva di elementi non necessariamente obbliga il giudice a ripetere l'istruttoria.
  • L'omessa annotazione delle conclusioni nella sentenza non genera automaticamente invalidità: va valutato il pregiudizio effettivo subito dalla parte e la funzione sostanziale delle omissioni formali.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, è essenziale motivare con precisione le doglianze processuali e dimostrare l'effettivo pregiudizio derivante dall'asserita violazione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.

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