Cassazione Civile, Sentenza n. 25060/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Proteo si era aggiudicata un immobile venduto in esecuzione e l'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) aveva avviato la procedura di rilascio riscontrando la presenza di beni mobili relitti. Pur non essendo stato ancora emesso il decreto di trasferimento al momento dell'avvio della procedura di rilascio, Proteo intervenne, eseguì lo sgombero e sostenne spese per il quale chiese la rifusione. Il giudice dell'esecuzione immobiliare rigettò l'istanza per mancanza di autorizzazione; Proteo propose opposizioni e, dopo il rigetto in primo grado, ricorse in Cassazione censurando (i) la presunta violazione dell'art. 609 c.p.c. e di norme del codice civile in ordine alla responsabilità delle spese di liberazione e alla presunta vendita di aliud pro alio; e (ii) la violazione di norme sul procedimento e sui mezzi di impugnazione (art. 15 e 170 DPR 115/2002 e art.15 d.lgs. 150/2011), sostenendo di non essersi surrogata all'IVG ma di avere un interesse autonomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha corretto la motivazione del Tribunale. Ha precisato che: la procedura di rilascio era stata avviata dall'IVG prima dell'emissione del decreto di trasferimento, che il custode non può porre in esecuzione il decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.) che compete al beneficiario; che, ratione temporis, l'esecuzione per rilascio disciplinata dagli artt. 605 ss. c.p.c. era una procedura autonoma e le spese di rilascio dovevano essere liquidate dal giudice titolare di quella procedura ai sensi dell'art. 611 c.p.c.; che non esiste norma che permetta a terzi di sostituirsi liberamente all'ausiliario del giudice, pertanto Proteo non poteva ottenere la liquidazione delle spese presso il giudice dell'esecuzione immobiliare né partecipare alla distribuzione senza la preventiva liquidazione e l'intervento ex art. 499 c.p.c.; la Corte ha dunque confermato il rigetto di entrambe le opposizioni e ha condannato Proteo al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre oneri accessori, oltre agli adempimenti previsti dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 586 c.p.c.
decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario
Il decreto di trasferimento è titolo che spetta al beneficiario (aggiudicatario) e non è esecutivamente posto in esecuzione dal custode; l'esecuzione forzata del trasferimento compete al destinatario del decreto
artt. 605 ss. c.p.c.
procedura di rilascio dell'immobile
La procedura di rilascio avviata dal custode, riferita al testo ratione temporis, costituiva una procedura autonoma distinta dall'espropriazione immobiliare; le decisioni sulle spese spettano al giudice titolare di quella procedura
art. 560 c.p.c.
commi 3 e 4, disciplina dell'ordine di liberazione e sua attuazione
Dopo la novella del 2016 l'ordine di liberazione è divenuto provvedimento endoesecutivo attuato sotto la direzione del giudice dell'esecuzione tramite il custode; anteriormente alla novella l'ordine poteva costituire titolo per autonoma esecuzione per rilascio
art. 609 c.p.c.
riguarda spese per asporto dei beni mobili relitti
Le spese per l'asporto dei beni relitti possono gravare sulla procedura se previamente autorizzate dal giudice competente; tuttavia la loro liquidazione deve avvenire nell'ambito della procedura di rilascio
art. 611 c.p.c.
liquidazione delle spese nella procedura di rilascio
Le spese sostenute nell'ambito della procedura di rilascio devono essere preventivamente liquidate dal giudice titolare di quella procedura; solo successivamente possono incidere sulla procedura di espropriazione immobiliare
art. 499 c.p.c.
intervento nella procedura esecutiva
Per essere ammessa alla distribuzione una parte terza deve intervenire regolarmente nell'esecuzione, con titolo che giustifichi la sua collocazione nel progetto di riparto
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
mezzi di impugnazione contro atti degli ausiliari giudiziali
La censura relativa a provvedimenti adottati in ambito delle attività degli ausiliari del giudice può richiamare le norme sui mezzi di impugnazione previsti dal DPR 115/2002; tuttavia qui la Corte ha ritenuto che la Proteo non si fosse legittimamente surrogata all'ausiliario
art. 15 d.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011
Norme citate dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle attività e delle impugnazioni connesse agli ausiliari; Corte ha ritenuto irrilevante l'assunto di surrogazione spontanea di Proteo
art. 384 c.p.c., ultimo comma
correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione
La Corte può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della sentenza impugnata se il dispositivo è conforme a diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
applicabilità per la data di proposizione del ricorso
Riconoscimento dell'applicabilità delle disposizioni in materia di contributo unificato e correlati oneri processuali
Massime di principio
- Se lo sgombero o la liberazione è avviata in esecuzione di una procedura per rilascio (artt. 605 ss. c.p.c.) le spese devono essere liquidate dal giudice titolare di quella procedura (art. 611 c.p.c.) prima di poter essere chieste nei confronti della procedura di espropriazione immobiliare.
- Un aggiudicatario non può ritenersi automaticamente surrogato all'ausiliario del giudice (custode/IVG): non esiste facoltà per terzi di sostituirsi unilateralmente all'ausiliario per ottenere la liquidazione delle spese senza le necessarie nomine o provvedimenti.
- Prima della novella del 2016 l'ordine di liberazione poteva costituire titolo per autonoma esecuzione; dopo la riforma l'ordine è più strettamente gestito nel procedimento esecutivo principale: è quindi fondamentale verificare la data e la normativa applicabile ratione temporis.
- Per ottenere inserimento nel progetto di distribuzione occorre un titolo valido e l'intervento processuale corretto (es. intervento ex art. 499 c.p.c.) supportato dalla preventiva liquidazione delle spese nel fascicolo competente.
- Le impugnazioni devono essere rivolte al giudice competente e con il mezzo processuale corretto: istanze o richieste rivolte al giudice non titolare della procedura competente sono inammissibili o improcedibili.
- Prima di affrontare spese per sgomberi o smaltimento, ottenere preventiva autorizzazione del giudice competente e, se richiesta, più preventivi plausibili; preventivi sproporzionati possono legittimamente essere respinti.
- In casi di incertezza sull'iter procedurale e sul titolo esecutivo, consultare il fascicolo e verificare quale esecuzione sia effettivamente in corso (espropriazione immobiliare principale vs. esecuzione per rilascio) per evitare errori di rito e di giudice competente.
- La Corte di legittimità può correggere la motivazione del giudice di merito se il dispositivo rimane conforme a diritto; pertanto anche ragioni parzialmente fondate nel ricorso possono non essere sufficienti a ottenere la cassazione se il giudicato resta corretto sostanzialmente.
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