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Ordinanza

Ordinanza n. 1114/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, unitamente al parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 18 giugno 2024 e il presupposto parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, notificato nella stessa data, con i quali è stata esclusa la sussistenza del nesso causale tra la patologia diagnosticata e il servizio prestato, in particolare tra le vaccinazioni effettuate per ragioni di servizio e la patologia renale insorta. Il TAR, con precedente ordinanza collegiale, aveva disposto una verificazione diretta ad accertare l’attendibilità dei criteri tecnico-scientifici e della letteratura utilizzati dal Comitato, nonché l’eventuale rapporto di causalità o concausalità tra le vaccinazioni, i relativi tempi e condizioni, e l’insorgenza e l’evoluzione della patologia. Il verificatore ha depositato la relazione senza allegati e senza rispettare le prescrizioni relative al contraddittorio tecnico: non ha interloquito con le parti, non ha consentito la nomina di consulenti tecnici di parte e non ha trasmesso una bozza dell’elaborato per consentire osservazioni e repliche.

La decisione

Il TAR, con pronuncia non definitiva, non ha deciso nel merito la legittimità del diniego ministeriale né il ricorso di annullamento. Ha ritenuto necessario rinnovare la verificazione, poiché il precedente elaborato non rispettava le modalità istruttorie e di contraddittorio stabilite dall’ordinanza collegiale. Il nuovo verificatore dovrà concludere le operazioni entro centoventi giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; le parti potranno nominare consulenti tecnici entro dieci giorni, il verificatore dovrà trasmettere uno schema della relazione entro sessanta giorni dall’inizio delle operazioni, le parti potranno formulare osservazioni nei venti giorni successivi e il verificatore dovrà depositare nei successivi venti giorni la relazione finale con le controdeduzioni. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; le spese sono state poste al definitivo. La prosecuzione della trattazione è stata fissata al 22 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il TAR ha disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Il riferimento alla disciplina dei dati relativi alla salute sorregge la prescrizione di oscuramento dei dati personali sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone una verificazione su una questione tecnico-scientifica decisiva, il verificatore deve rispettare le modalità di contraddittorio stabilite dal giudice, consentendo alle parti la nomina di consulenti tecnici, la conoscenza dello schema della relazione e la formulazione di osservazioni prima del deposito dell’elaborato finale.
  • La violazione delle prescrizioni sul contraddittorio tecnico e l’assenza degli allegati necessari possono rendere inidonea la verificazione ai fini della decisione e giustificarne la rinnovazione.
  • In una controversia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la valutazione giudiziale del nesso causale tra esposizione o trattamento sanitario collegato al servizio e patologia può richiedere una verificazione sulle conoscenze scientifiche disponibili, sui tempi e sulle condizioni dell’esposizione o del trattamento e sulla sequenza di insorgenza ed evoluzione della malattia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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