Cassazione Penale, Sentenza n. 14440/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 16/07/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare volto al dissequestro del conto corrente n. 452, soggetto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di €350.600,00. I motivi di ricorso denunciavano violazione di norme di procedura penale (artt. 325, 321 c.p.p., 309, 324, 125 c.p.p., ecc.) e di norme tributarie (art. 2 e 10-quater d.lgs. 74/2000), nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare la difesa sosteneva: i) la Guardia di Finanza aveva sottostimato il valore degli immobili sequestrati a Papa e Rossi (perciò il valore complessivo disponibile per la confisca sarebbe superiore a quanto ritenuto dall’Ufficio), come dimostrato da una perizia; ii) il valore delle quote societarie sequestrate era superiore al valore nominale, atteso che la società gestisce un centro alberghiero e sportivo con oltre trenta dipendenti; iii) andavano considerate anche somme affluite successivamente sul conto (13/5/2024 e 23/5/2024) e non si poteva mantenere un vincolo indiscriminato sul conto finché non fosse raggiunta la soglia indicata, violando i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità e le pronunce di legittimità (Sezioni Unite, sentenze "Gubert" e "Lucci"); iv) l’istanza di dissequestro mirava allo svincolo del conto per ripristinare la funzionalità aziendale e non alla restituzione delle somme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione non viziata nei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza: la stima dei beni effettuata dalla Guardia di Finanza è stata considerata fondata secondo criteri oggettivi; l'eventuale diverso valore degli immobili, appartenenti a Papa e Rossi, potenzialmente incide sul sequestro per equivalente e non sul sequestro diretto delle somme sul conto della società, con conseguente corretto rapporto fra sequestro diretto e per equivalente; la questione relativa all'apprensione delle somme affluite dopo la contestazione del reato è stata giudicata tardiva perché non prospettata davanti al Tribunale del Riesame e, pertanto, non utilizzabile in sede di Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
Norma richiamata nei motivi di impugnazione con riferimento alle decisioni sull'appello cautelare e sui requisiti del provvedimento di riesame; la Corte valuta se vi è stata violazione nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 321 c.p.p.
Riferimento ai vizi di motivazione e alle modalità di impugnazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame sufficiente.
art. 309 c.p.p., comma 9
Norma citata nei motivi relativi al sequestro preventivo e alla misura cautelare reale; il ricorso ha dedotto violazioni ma la Cassazione non ha ritenuto fondati i rilievi.
art. 324 c.p.p., comma 7
Riferimento procedurale connesso al procedimento di riesame e alla possibilità di intervento sulla misura cautelare; la Corte ha valutato la completezza della motivazione del Tribunale del Riesame.
art. 125 c.p.p.
Norma sul sequestro preventivo e sulle garanzie procedurali richiamata dalla difesa; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da consentire ammessione del ricorso.
art. 2 e art. 10-quater d.lgs. 74/2000
Norme sostanziali del decreto legislativo 74/2000 in materia di reati tributari (omessa dichiarazione, utilizzo indebito di crediti d'imposta). Sono i reati contestati agli indagati e sul cui profitto è stato disposto il sequestro.
104 disp. att. c.p.p.
Richiamata nei motivi di ricorso come riferimento procedurale; la Cassazione non ha ritenuto che ne derivassero profili di illegittimità da far accogliere il ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per disporre l'onere delle spese di giudizio e il pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186
Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha seguito il principio richiamato nell'applicare le spese.
Giurisprudenza Sezioni Unite ("Gubert" e "Lucci")
Principi richiamati dalla difesa in tema di proporzionalità, gradualità e possibilità di svincolo di somme aziendali per garantire la funzionalità aziendale; la Corte ha osservato che tali argomenti non erano stati dedotti tempestivamente davanti al giudice del riesame o non risultavano idonei a travolgere la motivazione adottata.
Massime di principio
- La Cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari di sequestro, interviene prevalentemente per violazione di legge o per vizi gravi della motivazione; le contestazioni basate su diversa valutazione di fatto (es. stima dei beni) sono difficilmente accolte se il giudice ha adottato criteri oggettivi e motivati.
- La differenza fra sequestro diretto sulle somme e sequestro per equivalente sugli altri beni è rilevante: un maggior valore accertato su beni di terzi o degli amministratori può influire sul patrimonio suscettibile di confisca per equivalente ma non automaticamente sul vincolo posto su somme riconosciute come profitto diretto del reato.
- Le eccezioni difensive rilevanti devono essere prospettate e sviluppate nelle sedi di merito (Tribunale del Riesame); argomentazioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono spesso dichiarate inammissibili per tardività.
- I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nelle misure reali sono applicabili, ma chiunque invoca lo svincolo parziale o la restituzione deve fornire elementi probatori concreti che dimostrino l'anomala compressione della funzionalità aziendale o l'esistenza di altre attività sufficienti a soddisfare la pretesa confiscatoria.
- Se si ritiene che somme siano confluite sul conto dopo la contestazione del reato e che non siano pertinenziali, tale questione va tempestivamente e specificamente dedotta nelle fasi di merito per evitare l'inammissibilità in Cassazione.
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