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Sentenza

Sentenza del 14/09/2015 n. 3801 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - IRPEF - Accertamento sintetico - Spesa per acquisto immobile - Mancata cancellazione ipoteca da parte del venditore - Estinzione dell'obbligo del pagamento del prezzo - Esclusione della maggiore capacità reddituale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta. La mancata cancellazione dell'ipoteca e il conseguente venir meno dell'obbligo di pagamento non dimostrano, da soli, l'assenza di una capacità reddituale collegata all'acquisto. L'accertamento sintetico fondato sull'incremento patrimoniale resta quindi legittimo, salvo che il contribuente fornisca una prova concreta e documentata dell'origine non reddituale della provvista o della spesa attribuita.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sull'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un immobile. Ha sostenuto che non vi fosse stata una reale spesa o capacità reddituale, poiché il mancato pagamento del prezzo sarebbe dipeso dalla mancata cancellazione dell'ipoteca da parte del venditore, circostanza che avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligo di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico fondato sull'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un immobile.

    L'acquisto di un immobile può costituire un elemento indicativo di maggiore capacità contributiva e consentire l'accertamento sintetico. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando in modo concreto che la spesa deriva da fonti non reddituali.

Massime di principio

  • In caso di accertamento sintetico basato sull'acquisto di un immobile, il contribuente deve fornire una prova documentale dell'origine non reddituale delle somme o dell'assenza effettiva della spesa.
  • La mera affermazione che il prezzo non è stato pagato, o che l'obbligazione si è estinta per vicende relative all'immobile, non è sufficiente a escludere la capacità contributiva presunta.
  • L'estinzione dell'obbligazione di pagamento può incidere sul rapporto civilistico tra le parti, ma non elimina automaticamente la rilevanza fiscale dell'acquisto come indice di capacità reddituale.
  • Per contrastare l'accertamento occorre dimostrare puntualmente, con contratti, pagamenti, scritture contabili o altra documentazione attendibile, la concreta provenienza delle risorse e la loro natura non reddituale.

Testo integrale

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