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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16240/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione: violazione e erronea applicazione della normativa sulla inutilizzabilità delle prove (art. 511 comma 4 disp. att. e art. 191 cod.proc.pen.) e difetto di motivazione. Si contestava che la responsabilità fosse fondata sul contenuto della denuncia-querela resa dalla persona offesa, la quale non sarebbe stata escussa in dibattimento a seguito di revoca dell'ordinanza di ammissione nonostante l'opposizione della difesa, rendendo illegittima la lettura delle dichiarazioni; si lamentava inoltre l'omesso sequestro del corpo di reato (la bicicletta) e la redazione di un semplice verbale di rinvenimento non adeguato al caso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni di inutilizzabilità dedotte richiedessero accertamenti di merito non proponibili per la prima volta in cassazione e che la parte avrebbe dovuto sollevarle in appello. Quanto alla presunta nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione del teste, la Corte ha ricordato che tale nullità va eccepita immediatamente ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.proc.pen. e non è stata provata l'eccezione immediata. Inoltre, in tema di inutilizzabilità, il ricorso non ha dimostrato l'incidenza dell'eventuale esclusione delle prove sulla cosiddetta "prova di resistenza": i giudici di merito hanno ritenuto sufficienti la denuncia-querela acquisita ex art. 493 cod.proc.pen. e la deposizione del verbalizzante che attestava il riconoscimento della bicicletta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la sentenza è a motivazione semplificata (Roma, 11 aprile 2023).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come criterio di riassunzione sintetica del motivo; non oggetto di autonoma interpretazione nel provvedimento.

  • art. 511 comma 4 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte rileva che l'eventuale violazione doveva essere eccepita in appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti di fatto.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle norme sull'inutilizzabilità e alla lettura delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha valutato che le dichiarazioni erano state acquisite secondo art. 493 cod. proc. pen. con consenso delle parti.

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute acquisite ai sensi di questo articolo (con il consenso delle parti), ossia come dichiarazioni già acquisite e utilizzabili dai giudici di merito.

  • art. 182 comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente la nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione di un teste; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame tale eccezione non fosse stata tempestivamente sollevata, con conseguente sanatoria della nullità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Non si possono introdurre in cassazione questioni che richiedono accertamenti di merito che non siano già state sollevate e sviluppate in appello; tali questioni vanno eccepite nel grado di appello.
  • La nullità dell'ordinanza che revoca l'ammissione di un teste a discarico deve essere eccepita immediatamente dall'avvocato presente; in assenza di eccezione tempestiva la nullità si considera sanata.
  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di una prova in cassazione, il ricorrente deve spiegare e dimostrare quale sarebbe l'effetto pratico dell'esclusione di quella prova sulla consolidata "prova di resistenza": ossia deve illustrare se le residue risultanze sarebbero insufficienti a sostenere il convincimento di colpevolezza.
  • I giudici d'appello possono decidere senza dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità di una prova se ritengono di poterne comunque prescindere applicando il criterio di resistenza; tale criterio è sindacabile anche in cassazione nei limiti di legge.
  • Le dichiarazioni della persona offesa acquisite validamente ex art. 493 possono essere utilizzate dai giudici di merito; la loro utilizzabilità va contestata tempestivamente se si vuol ottenere diversa valutazione in sede di impugnazione.

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