Ordinanza n. 2616/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie uniche nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali che disciplinano il semestre-filtro e la formazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione nazionale, ha conseguito una sola sufficienza in Chimica, con voto 18,5, ottenendo un punteggio complessivo di 118,50 e risultando in posizione di attesa, senza assegnazione di una sede. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali regolatori della procedura, il bando universitario, gli atti delle commissioni, le prove, i verbali e gli atti di correzione, chiedendo anche l'ammissione al corso in sovrannumero. Le censure riguardavano, tra l'altro, il mancato riconoscimento di esami pregressi ai fini dell'esonero dalla selezione; l'illegittimità del d.m. n. 1115/2025 per violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo; l'asserita lesione della par condicio, dell'anonimato, della collegialità della correzione, della trasparenza e della predeterminazione dei criteri valutativi; la difformità didattica tra gli atenei; la difficoltà e la sproporzione delle prove; la mancata disponibilità di tutti gli atti di correzione; l'illegittima chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti nonostante posti residui; l'omessa valorizzazione delle votazioni insufficienti; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese. Il ricorrente ha inoltre dedotto irregolarità nello svolgimento delle prove, ma il TAR ha rilevato che tali deduzioni erano state esposte soltanto nella parte narrativa e non articolate in specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando al merito ogni ulteriore approfondimento. Ha ritenuto che il pregresso percorso universitario e gli esami già sostenuti non esonerino dalla partecipazione obbligatoria al semestre-filtro, poiché il riconoscimento dei crediti opera ai fini dell'esonero dalla frequenza e non della selezione nazionale, che deve fondarsi su criteri uniformi e comparabili. Ha considerato non manifestamente illegittimo il d.m. n. 1115/2025: le modifiche, pur successive allo svolgimento delle prove, hanno ampliato la platea dei candidati inseribili in graduatoria, preservando la priorità di chi aveva conseguito tre sufficienze secondo le regole originarie e subordinando comunque l'immatricolazione al recupero dei CFU mancanti. Il ricorrente, che proprio grazie alla disciplina sopravvenuta è stato inserito in graduatoria pur avendo una sola sufficienza, non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie gli avrebbe consentito l'immatricolazione; l'eventuale caducazione della disciplina avrebbe anzi potuto escluderlo dalla graduatoria. Il sistema delle sezioni e dei bonus è stato ritenuto espressione non manifestamente irragionevole della discrezionalità tecnica ministeriale e idoneo a tutelare merito, affidamento e par condicio. La mancata prosecuzione degli scorrimenti oltre il 28 gennaio 2026 è stata ritenuta giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibilità di destinare posti residui a cambi di sede o iscrizioni ad anni successivi. Le votazioni insufficienti non sono state ritenute omogenee alle sufficienze ai fini della graduatoria, poiché non attribuiscono CFU e comportano soltanto un obbligo di recupero. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta, rilevando che le doglianze prospettavano una concatenazione meramente ipotetica di eventi e non dimostravano la possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione. Le censure sulla correzione, sulla trasparenza, sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi, sul sistema informatico e sui verbali sono state ritenute in parte generiche e comunque meritevoli di approfondimento istruttorio. Le doglianze sulla difficoltà delle prove e sulla difformità didattica sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non assistite da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. È stata esclusa, in sede cautelare, anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha inoltre ritenuto incompatibile la richiesta di ammissione in sovrannumero con censure dirette alla caducazione dell'intera procedura e comunque non idonea a riconoscere cautelarmente un'utilità maggiore di quella conseguibile nel merito. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con deposito dell'elenco nominativo e degli altri atti nei termini indicati. Sono stati ordinati al Ministero, al CINECA e alle università il deposito di chiarimenti e documenti sulle risposte corrette, sui sinonimi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali. La parte ricorrente è stata onerata della notificazione dell'ordinanza al CINECA. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500 oltre accessori in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti di due università costituite con apporto difensivo limitato o meramente formale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla notificazione per pubblici proclami e alla necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio nei confronti di un numero elevato di controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale.
l. 26/2025
La legge delega non è stata ritenuta violata dalla disciplina attuativa che ha previsto un'applicazione graduale del nuovo sistema di accesso e ha demandato alla normativa secondaria la definizione dei criteri uniformi di formazione della graduatoria.
d.lgs. 71/2025
Il decreto legislativo collega l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU del semestre-filtro e alla posizione utile nella graduatoria nazionale; il d.m. n. 1115/2025 è stato ritenuto compatibile con tali presupposti, poiché ha differito il recupero dei CFU mancanti senza eliminarne la necessità.
art. 7, comma 1, d.m. 418/2025
Prevedeva originariamente il superamento degli esami in tutte e tre le materie del semestre-filtro ai fini dell'inserimento in graduatoria.
art. 10 d.m. 418/2025
Il riconoscimento del pregresso percorso universitario è stato interpretato come rilevante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, non come esonero dalla selezione nazionale.
art. 4 d.m. 1115/2025
Prevede criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti e consente il recupero dei CFU quale condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
punto 15 dell'Allegato 1 al d.m. 1115/2025
Destina i posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, senza imporre ulteriori scorrimenti.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali e dei corsi in lingua inglese non è stata ritenuta rilevante né non manifestamente infondata.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega lasciava al legislatore delegato un margine di discrezionalità, anche per un'applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse caratteristiche organizzative e formative degli atenei.
art. 34 Cost.
La censura costituzionale è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non supportata da un concreto interesse diretto e attuale del ricorrente.
art. 97 Cost.
Non è stata ritenuta dimostrata una lesione concreta dei principi di imparzialità e buon andamento.
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 27/2013
Una irregolarità formale nello svolgimento di una prova concorsuale non determina di per sé l'illegittimità della procedura; occorre una violazione concreta e non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- Nelle procedure nazionali di accesso programmato ai corsi di Medicina, la partecipazione al semestre-filtro e alle relative prove selettive costituisce condizione necessaria per l'accesso, anche per chi abbia già sostenuto esami affini in altri corsi di studio; il riconoscimento dei crediti pregressi può operare ai fini della frequenza o della carriera, ma non sostituisce la selezione uniforme necessaria alla formazione della graduatoria nazionale.
- Una disciplina sopravvenuta che ampli la platea dei candidati inseribili nella graduatoria, consentendo il recupero successivo dei CFU mancanti, non è per ciò solo illegittima se preserva la priorità dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originarie, mantiene la necessità del conseguimento dei crediti per l'immatricolazione definitiva e realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento e copertura dei posti.
- Il candidato che impugni una modifica della disciplina di graduatoria deve dimostrare un'utilità concreta e attuale derivante dalla sua caducazione; tale interesse può difettare quando l'applicazione delle regole originarie avrebbe escluso il candidato dalla graduatoria o comunque non gli avrebbe consentito l'immatricolazione.
- La scelta di interrompere gli scorrimenti della graduatoria entro un termine determinato può essere legittima quando sia giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e organizzativa del corso e coordinare l'utilizzo dei posti residui con trasferimenti o iscrizioni ad anni successivi.
- Ai fini della graduatoria, le votazioni insufficienti possono essere trattate diversamente da quelle sufficienti quando non attribuiscono CFU e comportano soltanto un obbligo di recupero; non è irragionevole valorizzare selettivamente le sufficienze e articolare la graduatoria in sezioni e bonus per preservare la progressione meritocratica tra categorie di candidati.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove concorsuali non può essere desunta da una mera possibilità astratta di collegamento tra elaborato e candidato: occorre la dimostrazione di una concreta possibilità che l'identificazione abbia inciso sulla correzione o sull'imparzialità della valutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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