Sentenza del 14/12/2017 n. 2555 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Società di comodo - Allegazione e prova di condizioni oggettive di non operatività - Inapplicabilità delle disposizioni antielusive di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto provate le circostanze oggettive dedotte dalla società e ha escluso l'applicabilità delle disposizioni antielusive sulle società di comodo. L'accertamento fondato sulla non operatività è stato quindi annullato o comunque disapplicato, perché la mancata produzione di ricavi non dipendeva da una scelta elusiva della società, ma da impedimenti concreti, documentati e non imputabili alla sua volontà.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva applicato alla società le disposizioni antielusive sulle società non operative o "società di comodo" previste dall'art. 30 della legge n. 724/1994, presumendo che la società non avesse conseguito ricavi adeguati. La società ha contestato l'applicazione della disciplina dimostrando l'esistenza di condizioni oggettive che le avevano impedito di operare normalmente: l'immobile destinato ad agriturismo era stato occupato senza titolo e, una volta liberato, si trovava in condizioni tali da richiedere rilevanti interventi di ristrutturazione prima di poter essere utilizzato.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La disciplina sulle società non operative ha natura antielusiva e non può essere applicata automaticamente quando il contribuente dimostra l'esistenza di situazioni oggettive che hanno impedito lo svolgimento normale dell'attività.
Massime di principio
- La presunzione di non operatività non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando concretamente l'esistenza di impedimenti oggettivi, estranei alla propria volontà e incompatibili con l'esercizio ordinario dell'attività.
- Non è sufficiente allegare genericamente difficoltà operative; occorre fornire prove documentali specifiche, come provvedimenti di rilascio, atti giudiziari, perizie, fotografie, preventivi e documentazione relativa ai lavori necessari.
- La situazione deve essere valutata in concreto e con riferimento al periodo d'imposta contestato: l'impossibilità di utilizzare un bene produttivo o la necessità di rilevanti lavori di ristrutturazione possono giustificare la mancata realizzazione dei ricavi presunti.
- La disciplina delle società di comodo mira a contrastare l'uso meramente strumentale delle società, ma non può penalizzare società realmente operative o impedite da circostanze oggettive e dimostrate.
- È opportuno documentare tempestivamente sia l'impedimento sia le iniziative adottate per superarlo, poiché la prova dell'effettiva non operatività per cause oggettive ricade normalmente sul contribuente.
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