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Ordinanza

Ordinanza n. 135/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti di cui al provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 25 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica destinataria del provvedimento prefettizio ha impugnato il decreto adottato dalla Prefettura di Reggio Emilia il 25 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il provvedimento era collegato a una situazione di conflittualità documentata da una querela successivamente rimessa. Non sono esposti ulteriori motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, a necessaria salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dal divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, dopo la remissione della querela debba comunque trascorrere un tempo congruo, necessario per consentire all'amministrazione di verificare il venir meno di qualsiasi situazione di conflittualità. La remissione della querela, quindi, non è stata ritenuta sufficiente, allo stato cautelare, a giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata rigettata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi

    La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La remissione di una querela non determina automaticamente il venir meno dei presupposti cautelari o sostanziali di un divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti: per la salvaguardia dell'interesse pubblico alla prevenzione dei rischi connessi alla detenzione di armi può essere necessario un congruo periodo di osservazione e verifica dell'effettivo superamento della situazione di conflittualità.
  • Nel giudizio cautelare relativo a un divieto prefettizio di detenzione di armi, la sola sopravvenuta remissione della querela non impone la sospensione dell'atto quando l'amministrazione necessiti di un ulteriore periodo per verificare il venir meno di qualsiasi situazione di conflittualità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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