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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza da parte del Ministero Istruzione e del Merito alla sentenza 204 del 2025 del Tribunale, Giudice del Lavoro, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente

Giustizia amministrativa202500431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della l. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'adempimento delle amministrazioni statali agli obblighi di pagamento derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Il ricorso ha quindi dedotto la mancata ottemperanza al giudicato e chiesto l'accredito delle somme riconosciute nella carta elettronica del docente, oltre agli accessori, nonché le misure conseguenti all'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento su controversie analoghe. Ha ritenuto sussistente un titolo giudiziale esecutivo e la mancata ottemperanza del Ministero, nonché decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha considerato applicabile l'art. 14 d.l. 669/1996 anche al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti, precisando che, ai fini dell'ottemperanza, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, in base all'art. 115, comma 3, c.p.a. Ha inoltre escluso che il Ministero possa giustificare l'inadempimento invocando la competenza di altro organo centrale, poiché l'organo intimato deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all'organo competente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, accreditando le somme nella carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dal titolo. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Pescara, o un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni secondo il dispositivo. Ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l'importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015.

    La norma costituisce la base del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; l'esecuzione del titolo deve avvenire mediante accredito delle somme sulla carta del docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento delle amministrazioni statali; decorso tale termine senza adempimento, il ricorso per ottemperanza è procedibile.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessario che il titolo giudiziale sia spedito in forma esecutiva, diversamente da quanto richiesto per l'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'organo amministrativo intimato non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale della medesima amministrazione: deve adottare l'atto finale se competente o trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito al Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, in ragione dell'importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi già prevista dal titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro la mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione statale, di una sentenza del giudice ordinario che riconosca somme dovute al privato, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'art. 14 d.l. 669/1996 è applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti; ai fini dell'ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di ottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale della medesima amministrazione: il responsabile o l'organo competente deve adottare l'atto finale oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • Quando una sentenza del giudice ordinario riconosce il beneficio della Carta del docente, l'esecuzione può essere ordinata mediante accredito delle somme dovute sulla carta elettronica del docente, con gli accessori stabiliti dal titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza, con efficacia subordinata al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando l'importo dovuto è contenuto e il titolo da eseguire prevede già la produzione di interessi, sicché non risultano necessari ulteriori strumenti coercitivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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