Cassazione Civile, Ordinanza n. 10579/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione euro 38.675,00, pari a un credito IVA dichiarato per l'anno 2015 e ritenuto indebito perché la contribuente aveva detratto integralmente l'IVA sugli acquisti. Secondo l'Amministrazione, gli acquisti erano riferibili sia all'attività istituzionale dell'ente, sia all'attività commerciale, sicché la detrazione avrebbe dovuto avvenire, nei limiti consentiti, secondo il meccanismo del pro rata e comunque con applicazione delle regole speciali per gli enti non commerciali. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di sottoscrizione; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi che l'originale depositato fosse regolarmente sottoscritto e che, trattandosi di Onlus, l'ente non avesse alcun obbligo di distinguere tra attività istituzionali e commerciali ai fini della detraibilità dell'IVA. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, 19 e 19-ter d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la detrazione integrale non fosse consentita perché l'IVA sugli acquisti era solo in parte riferibile ad attività commerciali imponibili, mentre per la parte relativa ad attività istituzionali o non imponibili non sorge alcun diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti sorge solo in quanto i beni e servizi acquistati siano impiegati per operazioni imponibili; se invece sono destinati ad attività esenti o non imponibili, l'imposta resta definitivamente a carico dell'ente. Ha inoltre chiarito che, per gli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, l'art. 19-ter consente la detrazione solo per l'IVA relativa ad acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio di attività commerciali o agricole e soltanto a condizione che tali attività siano gestite con contabilità separata rispetto all'attività principale. La natura di Onlus non esclude l'applicazione di tale disciplina, poiché la norma richiama espressamente la contabilità prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per verificare in concreto il rispetto delle condizioni poste dall'art. 19-ter e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato evocato il vizio di violazione o falsa applicazione di legge quale mezzo di censura della sentenza d'appello.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
individua gli enti non commerciali cui si applica il regime IVA speciale richiamato dalla Corte.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
il diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti presuppone che gli acquisti siano correlati a operazioni imponibili, in coerenza con il principio di neutralità dell'imposta.
art. 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972
"Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola"
la detrazione per gli enti non commerciali è ammessa solo per l'IVA relativa ad acquisti inerenti all'attività commerciale o agricola e solo se tale attività è tenuta con contabilità separata; per gli acquisti promiscuamente riferibili alle due sfere, la detrazione spetta solo per la quota imputabile all'attività commerciale o agricola.
art. 20-bis d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato come parametro contabile per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, confermando che la disciplina dell'art. 19-ter si estende anche alle Onlus.
Massime di principio
- Per gli enti non commerciali il diritto di detrazione dell'IVA sugli acquisti non deriva dalla mera utilizzazione dei beni o servizi nell'attività dell'ente, ma solo dal loro impiego in operazioni imponibili o, nei limiti di legge, nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
- Se acquisti e servizi sono destinati esclusivamente ad attività esenti o non imponibili, l'IVA assolta a monte non è detraibile e resta definitivamente a carico dell'ente, che ai fini fiscali assume la posizione del consumatore finale.
- Per gli enti di cui all'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, la detrazione dell'IVA è subordinata sia all'inerenza degli acquisti all'attività commerciale o agricola, sia alla tenuta di una contabilità separata rispetto all'attività principale.
- Gli acquisti promiscuamente utilizzati per attività istituzionale e attività commerciale consentono la detrazione solo per la quota oggettivamente imputabile all'attività commerciale o agricola.
- La qualifica di Onlus non sottrae l'ente all'applicazione dell'art. 19-ter d.P.R. n. 633/1972, poiché la disciplina speciale espressamente richiama anche la contabilità prevista per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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