Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5280/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determina n. 53 gen. 122 del 9.04.2026 pubblicata in data 10.04.2026, emessa dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di Galluccio (CE), con cui sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice del 26.01.2026, del 5.02.2026, del 26.02.2026, del 2.03.2026, e del 5.03.2026, ed è stata disposta l’aggiudicazione, definitiva ed efficace, a norma dell’art 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, di cui al verbale della C.U.C. Unione Cinque Città del 5.03.2026, in favore della controinteressata Si.ro. Edilizia s.r.l., nella gara indetta dal Comune di Galluccio mediante procedura, a buste chiuse e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (CUP: 116C1600000002 e CIG: B92D497790), per l’affidamento dei: “Lavori di ristrutturazione e ammodernamento rete fognaria e trattamento acque reflue lungo la S.p. 197 San Clemente Vaglie – Prv. Sessa Mignano” avente codice CUP 116C1600000002 di importo pari ad €. 952.034,31 oltre Iva nella misura del 10% e costi della manodopera pari a €. 102.308,70; 2) di tutti i verbali di gara della Commissione Giudicatrice del 26.01.2026, del 05.02.2026, del 26.02.2026, del 02.03.206, e del 05.03.2026, e segnatamente del verbale del 26.01.2026 ed annesse schede e/o allegati, rispettivamente nella misura in cui la Commissione non escludeva la ditta aggiudicataria (1^ in classifica); 3) della graduatoria finale e di ogni atto e/o provvedimento con il quale la Commissione di gara illegittimamente valutava ed assegnava il punteggio all’offerta tecnica della Si.Ro. Edilizia s.r.l. (1^ in classifica), e la proponeva, proprio in funzione del migliore punteggio ottenuto sull’offerta tecnica, come aggiudicataria della gara; 4) dei provvedimenti e di tutte le determinazioni di presa d'atto dei verbali di gara (nella parte in cui si presentano lesive per la ditta ricorrente); 5) della determinazione finale di assegnazione dei punteggi complessivi in favore della Si.ro Edilizia s.r.l., come racchiusa nel verbale ultimo del 5.3.2026 e nella determinazione sub 1 che lo recepisce; 6) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo, ivi compreso – ove e per quanto occorra - il bando ed annesso disciplinare di gara, nonché la determina di indizione ed approvazione e il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e gli allegati tutti (se ed in quanto interpretabili in danno della ricorrente), e di ogni altra nota successiva ove lesiva; 7) dei verbali e delle operazioni di gara e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non conosciuti, e tra questi, se ed in quanto occorra, della lettera di invito e del disciplinare, in specie nella parte in cui si ritenesse lesivo; 8) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale anche non noto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Si.Ro. Edilizia S.r.l. in data 11 maggio 2026: per l’annullamento: - del verbale della Commissione Giudicatrice e/o del RUP di ammissione alla gara della GMC Lavori s.r.l.; - del provvedimento formale di ammissione in gara della ricorrente principale; - dei verbali di gara (segnatamente quelli del 26.1.2026, 5.2.2026, 26.2.2026, 2.3.2026 e 5.3.2026), nella parte in cui la Commissione ha illegittimamente omesso di disporre l'esclusione della GMC Lavori s.r.l.; - della graduatoria finale di gara, nella parte in cui colloca la GMC Lavori s.r.l. al secondo posto anziché estrometterla dalla procedura; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202602564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva ed efficace di una gara per lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rete fognaria e del trattamento delle acque reflue

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, deducendo anzitutto che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria fosse nulla o invalida perché sottoscritta da un geometra anziché da un ingegnere, in violazione dell'art. 20 del disciplinare, che imponeva la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di tecnici abilitati nel rispetto delle specifiche competenze professionali. Ha inoltre sostenuto che le proposte dell'aggiudicataria, premiate con un elevato punteggio, costituissero varianti progettuali o strutturali illecite, eccedenti le competenze del geometra, e che dovessero comportare l'esclusione o, comunque, l'attribuzione di un punteggio pari a zero. In particolare, sono stati contestati l'ampliamento della rete fognaria, la sostituzione di un collettore e la realizzazione di una nuova linea elettrica. Infine, la ricorrente ha denunciato l'illogicità dei punteggi attribuiti per il criterio A.4 relativo ai servizi di assistenza e manutenzione, sostenendo che il punteggio avrebbe dovuto essere determinato con un criterio matematico e proporzionale alla durata della garanzia offerta. L'impresa aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'esclusione della ricorrente principale per omessa dichiarazione di procedimenti penali a carico dell'amministratore e di precedenti risoluzioni contrattuali, ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale. Quanto alla sottoscrizione dell'offerta da parte di un geometra, il Collegio ha distinto tra elaborazione di un nuovo progetto o di calcoli strutturali e mera descrizione di migliorie tecniche. Le proposte dell'aggiudicataria non contenevano nuovi calcoli né un autonomo progetto esecutivo, ma consistevano in aggiunte e integrazioni funzionali dirette a migliorare funzionalità, durabilità e manutenibilità dell'opera prevista dal progetto esecutivo posto a base di gara, senza alterarne l'impostazione tecnica originaria. Il limite delle competenze del geometra, costituito dall'elaborazione di progetti e calcoli statici o strutturali per opere non modeste, non risultava quindi superato. L'eventuale rielaborazione progettuale necessaria per l'esecuzione delle migliorie avrebbe dovuto essere svolta nella fase successiva all'aggiudicazione e sottoscritta dal professionista competente. È stata esclusa anche la violazione del principio di simmetria, poiché l'aggiudicataria non aveva redatto un nuovo progetto esecutivo né proposto varianti al progetto, ma soltanto ottimizzazioni tecniche accessorie espressamente contemplate dalla lex specialis. Le migliorie non sono state qualificate come varianti illecite o aliud pro alio, perché il disciplinare prevedeva espressamente interventi migliorativi connessi al collettore e soluzioni di integrazione e innovazione dell'impiantistica. È stata respinta anche la censura sui punteggi relativi alla manutenzione: il disciplinare non imponeva una valutazione meramente quantitativa o matematica basata sulla durata della garanzia, sicché la Commissione poteva valutare complessivamente la qualità del programma manutentivo, le modalità di erogazione, la fattibilità e la credibilità dell'impegno economico. Il ricorso incidentale dell'aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 del disciplinare di gara

    Più ampiamente, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, gli interventi progettuali in concreto offerti esulerebbero dalle competenze dei geometri per come perimetrate dalla Legge Professionale, invadendo quelle proprie degli ingegneri, e, inoltre, si configurerebbero quali illegittime “varianti strutturali” e non, invece, “migliorie”, prive, oltretutto, dei necessari calcoli strutturali e idraulici.

    La clausola del disciplinare richiede la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di tecnici abilitati nel rispetto delle competenze professionali, ma non impone necessariamente la firma di un ingegnere quando l'offerta si limiti alla descrizione di migliorie prive di nuovi calcoli o di autonoma elaborazione progettuale.

  • art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

    Di contro, l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”) enuclea l’oggetto e i limiti dell’esercizio della relativa professione consentendo al geometra di svolgere -tra l’altro- la seguente attività: “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione” (lett. l)).

    La competenza riservata all'ingegnere riguarda la progettazione e i calcoli propri delle opere e degli impianti rientranti nell'art. 51; il giudice, tuttavia, la distingue dalla mera formulazione di proposte migliorative prive di contenuto progettuale autonomo.

  • art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274

    Deve ritenersi che il limite invalicabile per il geometra sia l'impiego del cemento armato e il calcolo strutturale in costruzioni civili non modeste (Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2015, n. 883).

    Il geometra non può elaborare progetti o calcoli statici e strutturali relativi a costruzioni civili non modeste, con il limite specifico dell'impiego del cemento armato, salvo le ipotesi eccezionali previste dalla disciplina professionale.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente, ha dedotto la controinteressata, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dei procedimenti penali non dichiarati a carico dell’amministratore e legale rappresentante, e, inoltre, in relazione a precedenti risoluzioni contrattuali, anch’esse non segnalate alla S.A.

    La norma è richiamata nel ricorso incidentale quale base della pretesa esclusione per carenza dei requisiti generali, ma il giudice non esamina nel merito tale questione, dichiarando il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente, ha dedotto la controinteressata, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dei procedimenti penali non dichiarati a carico dell’amministratore e legale rappresentante, e, inoltre, in relazione a precedenti risoluzioni contrattuali, anch’esse non segnalate alla S.A.

    La disposizione è invocata dalla controinteressata per sostenere l'esclusione dell'impresa seconda classificata, ma la relativa censura non viene scrutinata per l'improcedibilità del ricorso incidentale.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente, ha dedotto la controinteressata, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dei procedimenti penali non dichiarati a carico dell’amministratore e legale rappresentante, e, inoltre, in relazione a precedenti risoluzioni contrattuali, anch’esse non segnalate alla S.A.

    La norma è richiamata a sostegno della dedotta rilevanza dei procedimenti penali e delle precedenti risoluzioni contrattuali, senza che il TAR proceda all'accertamento della fondatezza della censura incidentale.

Massime di principio

  • Nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, la sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di un geometra non determina automaticamente l'esclusione quando gli elaborati si limitino a descrivere migliorie funzionali, manutentive o prestazionali del progetto esecutivo posto a base di gara, senza contenere nuovi calcoli statici, strutturali o idraulici e senza costituire un autonomo progetto esecutivo.
  • Il limite delle competenze professionali del geometra è superato quando egli elabori progetti o calcoli statici o strutturali relativi a costruzioni civili non modeste, mentre non è superato dalla mera prospettazione di soluzioni migliorative basate su prodotti o soluzioni disponibili sul mercato, prive di autonoma elaborazione progettuale.
  • Le migliorie offerte in gara non devono necessariamente essere sottoscritte da un ingegnere se consistono nella descrizione dell'intervento e nella stima dei relativi costi; qualora siano accolte, le successive modifiche e integrazioni del progetto esecutivo necessarie per la realizzazione devono invece essere predisposte e sottoscritte dal professionista competente prima dell'esecuzione.
  • La qualificazione di un'offerta come miglioria o come variante illecita dipende dal contenuto effettivo della proposta e dalla lex specialis: non ricorre una variante vietata quando l'intervento costituisca un'ottimizzazione tecnica accessoria espressamente contemplata dal disciplinare e non alteri l'impostazione tecnica originaria del progetto esecutivo.
  • Quando il disciplinare non stabilisce un criterio quantitativo o matematico per l'attribuzione del punteggio relativo ai servizi di assistenza e manutenzione, la Commissione può valutare complessivamente qualità, modalità di erogazione, fattibilità e credibilità economica del programma, senza essere vincolata alla sola durata temporale della garanzia.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.