Sentenza n. 9590/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015” e relativi allegati; • comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”; • nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati: - n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; - n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; - n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell'AOU Senese; - n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; - n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; - n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'ESTAR. • comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato; • comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022; • comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana “Pay Back sui dispositivi medici”; • Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana; • documento denominato “dati sintetici utilizzati per determinazione payback dispositivi medici” pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana; • decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 27/7/2023: annullamento dei provvedimenti in materia di pay back dispositivi medici annualità 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, con determinazione degli importi dovuti, nonché gli atti statali presupposti e gli atti di validazione e certificazione dei fatturati
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018. Ha contestato, in particolare, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale recante le linee guida, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, le circolari e gli atti regionali di individuazione delle aziende obbligate e di quantificazione delle somme, deducendo l'illegittimità del meccanismo e degli atti applicativi. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali. La questione centrale ha riguardato il riparto di giurisdizione: mentre gli atti statali sono stati esaminati sotto il profilo della legittimità della disciplina legislativa e regolamentare attuata, gli atti regionali sono stati valutati come atti meramente tecnico-contabili di individuazione del fatturato e di calcolo dell'obbligazione di pagamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto quanto all'impugnazione degli atti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Conferenza permanente Stato-Regioni. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ritenendo non fondate le censure già esaminate in controversie analoghe: il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria; la disciplina rispetta la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015 e la disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. Quanto agli atti regionali e agli atti applicativi impugnati con motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Regioni, infatti, non determinano il tetto di spesa, non certificano il suo superamento e non esercitano discrezionalità nella quantificazione; si limitano a verificare e riepilogare dati contabili, individuare le aziende e applicare matematicamente percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'importo, devoluto al giudice ordinario. Il TAR ha indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha assegnato alle parti i termini per la riproposizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La norma disciplina il tetto di spesa, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e, per gli anni 2015-2018, attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano previa verifica della documentazione contabile.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la previsione originaria del ripiano a carico della Regione.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012
Ha fissato il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha previsto che il superamento del tetto fosse rilevato sulla base del fatturato delle aziende al lordo dell'IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, conv. in l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura di individuazione regionale delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 34/2023, conv. in l. 56/2023
Ha istituito un fondo statale e previsto, nella versione originaria, la possibilità di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento ridotto; la disciplina è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, conv. in l. 118/2025
Prevede il pagamento ridotto del 25 per cento e stabilisce, al ricorrere dei presupposti normativi, la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e va risolta secondo la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, prestazione imposta e criteri essenziali del ripiano.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
La censura riferita alla lesione dell'affidamento è stata ritenuta infondata, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015.
art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e del diritto di proprietà, poiché la disciplina successiva ha reso operative obbligazioni già previste.
Massime di principio
- La controversia relativa agli atti regionali di payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti si limitano, senza esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica, a ricognire dati contabili, individuare le aziende fornitrici e applicare percentuali e criteri di calcolo già fissati dalla legge e dagli atti statali.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se la controversia riguarda il corretto calcolo di un'obbligazione patrimoniale già direttamente determinata dalla legge, si è in presenza di un diritto soggettivo; se invece viene contestato l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, la controversia appartiene al giudice amministrativo.
- Nel sistema di payback per gli anni 2015-2018, la determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quantificazione della quota complessiva di ripiano spettano alle autorità statali; le Regioni svolgono esclusivamente funzioni attuative, ricognitive e contabili.
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, secondo la sentenza della Corte costituzionale richiamata dal TAR, gli artt. 23 e 41 Cost., poiché costituisce un contributo solidaristico previsto nei suoi elementi essenziali dalla legge e ragionevolmente collegato alla razionalizzazione della spesa sanitaria.
- L'introduzione nel 2022 della procedura applicativa del payback non ha natura retroattiva sostanziale quando si limita a rendere operative obbligazioni e criteri di ripiano già previsti dalla disciplina vigente dal 2015; in tal caso non è leso l'affidamento delle imprese, anche se l'incidenza concreta dell'obbligo non era ancora quantificata.
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