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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-443/24

Order of the General Court (Third Chamber) of 17 July 2025. — ECE Group GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark ECE LOGISTICS – International registration designating the European Union of the earlier figurative mark ECE – Earlier EU word mark ECE – Earlier national word mark ECE Logistics – Relative ground for invalidity – No likelihood of confusion – No similarity between the goods and services – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-443/24

Giurisprudenza europea62024TO0443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio figurativo ECE LOGISTICS. Ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse motivato adeguatamente sia la dissimilarità tra i servizi sia il mancato rilievo delle decisioni nazionali invocate dalla ricorrente. Poiché i servizi dei marchi anteriori e del marchio contestato sono stati giudicati dissimili, è stato escluso il rischio di confusione e il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato in diritto.

Nullità di un marchio UE figurativo ECE LOGISTICS: assenza di confusione per mancanza di somiglianza tra i servizi e rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse violato l’obbligo di motivazione e l’articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009 nel respingere una domanda di nullità fondata su marchi anteriori "ECE" e "ECE Logistics", ritenendo che i servizi coperti dai segni fossero dissimili e che, pertanto, non sussistesse rischio di confusione.

Principio di diritto

In materia di nullità di un marchio dell’Unione, il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 presuppone cumulativamente identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei servizi; se la commissione di ricorso motiva in modo chiaro e sufficientemente preciso la dissimilarità tra i servizi, il ricorso per annullamento è infondato anche senza esaminare ulteriormente altri profili, poiché la sola assenza di somiglianza dei servizi esclude il rischio di confusione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 177(1)(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8(1)(b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53(1)(a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94(1)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 60(1)(a)

Nullità del marchio UE figurativo ECE LOGISTICS

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, resa in un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione. La controversia riguarda il segno figurativo ECE LOGISTICS e il confronto con diversi diritti anteriori ECE/ECE Logistics.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, ECE Group GmbH & Co. KG, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo registrato su istanza della società poi divenuta ECE Logistics sp. z o.o. La domanda di nullità si fondava su:

  • una registrazione internazionale designante l’Unione per un marchio figurativo ECE;
  • il marchio UE denominativo ECE;
  • un marchio nazionale tedesco denominativo ECE Logistics.

Il marchio contestato era registrato, per quanto rileva, per servizi delle classi 35 e 39. La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione perché i servizi in contestazione erano dissimili.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 2 febbraio 2015, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato, in particolare:

  • articolo 8(1)(b), sul rischio di confusione;
  • articolo 53(1)(a), sulla nullità per conflitto con un marchio anteriore.

Sul piano procedurale si applica il regolamento (UE) 2017/1001, inclusi:

  • articolo 94(1), sull’obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO;
  • articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva due motivi principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione, per insufficiente spiegazione della dissimilarità tra i servizi e per mancata considerazione delle decisioni nazionali invocate;
  • violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, per avere la commissione di ricorso escluso erroneamente la somiglianza tra i servizi e, quindi, il rischio di confusione.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale ricorda che la motivazione delle decisioni EUIPO deve esporre in modo chiaro e inequivoco le ragioni della decisione, ma non è necessario rispondere a tutti gli argomenti delle parti. È sufficiente che emergano i fatti e le considerazioni giuridiche determinanti.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva spiegato in modo sufficiente:

  • per i servizi della classe 35 del marchio contestato, che i servizi di “consumer advice shops” differivano per natura, finalità, prestatori e destinatari dai servizi coperti dai marchi anteriori;
  • per i servizi della classe 39, che non vi era coincidenza di natura, finalità, modalità di uso, canali distributivi, destinatari, né concorrenza o complementarità con i servizi anteriori;
  • che i richiami a decisioni del Bundespatentgericht non erano decisivi, perché riguardavano servizi diversi o ragionamenti non comparabili al caso concreto.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il motivo della ricorrente, pur formulato come carenza di motivazione, mirava in realtà a contestare il merito dell’apprezzamento, e quindi era inammissibile/inidoneo sotto il profilo del vizio di motivazione. Ne conclude che l’obbligo di motivazione non è stato violato.

Somiglianza dei servizi e rischio di confusione

Nel merito, il Tribunale ribadisce che il rischio di confusione richiede cumulativamente:

  • identità o somiglianza dei segni;
  • identità o somiglianza dei servizi o prodotti.

La ricorrente sosteneva che i servizi fossero almeno simili in basso grado, in quanto collegati al settore logistico e immobiliare. Il Tribunale respinge l’argomento e conferma che i servizi erano dissimili.

Servizi della classe 35 del marchio contestato

La ricorrente non aveva sviluppato censure specifiche contro l’analisi della commissione di ricorso; il motivo è stato quindi ritenuto inammissibile ai sensi dell’articolo 177(1)(d) del regolamento di procedura. In ogni caso, il Tribunale conferma che i servizi di consulenza ai consumatori differiscono dai servizi immobiliari, finanziari, tecnici e di costruzione coperti dai marchi anteriori.

Servizi della classe 39 del marchio contestato

Per trasporto, spedizione, magazzinaggio e servizi analoghi, il Tribunale osserva che essi hanno natura, finalità e modalità d’uso diverse rispetto ai servizi anteriori, che riguardano:

  • pianificazione, amministrazione, locazione e gestione di progetti immobiliari e commerciali;
  • costruzione e riparazione di immobili e infrastrutture;
  • servizi tecnici, analisi e sviluppo legati a immobili e strutture.

Le due tipologie di servizi non condividono gli stessi prestatori, né gli stessi canali di distribuzione, né gli stessi destinatari. Inoltre, non sono in concorrenza e non sono complementari: il fatto che molti settori possano avvalersi del trasporto non basta a fondare una somiglianza giuridicamente rilevante.

Decisioni nazionali e autonomia del diritto UE dei marchi

Il Tribunale ricorda che il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e che EUIPO e il Tribunale non sono vincolati dalle decisioni delle autorità nazionali in casi simili. La commissione di ricorso aveva peraltro spiegato perché le decisioni tedesche invocate non fossero comparabili, sia per i servizi considerati sia per i presupposti fattuali e giuridici.

Esito

Poiché i servizi erano dissimili, mancava una delle condizioni cumulative dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha quindi confermato che non sussisteva rischio di confusione e ha respinto il ricorso come manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, senza bisogno di esaminare ulteriori questioni probatorie sulle allegazioni nuove prodotte in allegato.

Spese

La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente. EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché non era stata fissata un’udienza e la domanda sulle spese era subordinata a tale eventualità.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità del marchiorischio di confusioneobbligo di motivazioneprocedimento dinanzi al tribunale ue

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