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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15158/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina del 18/10/2024 che aveva riconosciuto Arrigo responsabile degli artt. 110, 624-bis e 625 n.2 c.p., rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva (contestato per essere fondato solo sui precedenti senza valutare personalità e grado di colpevolezza); (2) violazione di legge per aver operato, nella rideterminazione della pena con due aggravanti ad effetto speciale, un aumento per recidiva superiore a quello consentito dall'art. 63, comma 4 c.p.; (3) violazione del divieto di reformatio in pejus, per aver aumentato la recidiva rispetto al giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta e motivata la valutazione della recidiva da parte della Corte territoriale. Ha invece accolto il secondo motivo (assorbendo il terzo): ha ritenuto illegale la commisurazione della pena operata in appello perché, pur partendo da una base sanzionatoria compatibile, la Corte d'appello ha applicato l'aumento per recidiva in misura superiore al limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4 c.p., determinando una pena che eccede il sistema sanzionatorio previsto dal codice penale (da anni 5 e €1.000 a anni 7 mesi 6 e €1.500). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla commisurazione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sulla pena; il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per qualificare il concorso di reati (art. 110 richiamato insieme ad altri reati commessi dal medesimo agente).

  • art. 624-bis c.p.

    Norma del reato contestato (furto aggravato con l'aggravante speciale richiamata dalla Corte d'appello).

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante speciale contestata e valutata dalla Corte; presente tra le aggravanti ad effetto speciale che incidono sulla commisurazione della pena.

  • art. 99, comma 2 c.p.

    art. 99, comma 2 cod. pen.

    Altro esempio di aggravante ad effetto speciale richiamata nel giudizio: inserita nel conteggio complessivo delle circostanze aggravanti per il calcolo della pena.

  • art. 63, comma 4 c.p.

    art. 63, comma 4 cod. pen.

    Stabilisce il criterio moderatore (limite di un terzo) per l'applicazione congiunta di due aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha ritenuto che il limite sia stato superato dalla Corte d'appello, rendendo la pena illegale.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'articolazione dei motivi di ricorso per cassazione (termine e ambito dei motivi ammessi).

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata della personalità del reo, della natura e omogeneità dei reati, della sequenza temporale e del grado di colpevolezza: non è sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti penali.
  • Quando ricorrono due aggravanti ad effetto speciale, il giudice deve applicare il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4 c.p.; l'aumento complessivo della pena non può superare il limite (uno terzo) stabilito da tale norma, pena l'illegittimità della sanzione.
  • Se una determinazione della pena in sede di appello produce una misura che esce dai limiti edittali o supera i limiti stabiliti dalle norme che disciplinano il cumulo/moderazione delle circostanze, la determinazione è illegale e la Cassazione annulla (di norma limitatamente alla commisurazione della pena).
  • Il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento limitato alla commisurazione della pena anche se il riconoscimento della responsabilità sostanziale resta confermato: in tal caso la causa viene rimessa alla Corte territoriale per nuova determinazione della pena nel rispetto dei vincoli di legge.
  • Per contrastare il riconoscimento della recidiva in sede di impugnazione è utile documentare e dimostrare elementi relativi alla personalità, alla genesi della ricaduta e all'assenza di reale pericolosità sociale, non limitandosi a contestare solo formalmente l'esistenza dei precedenti.

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