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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00850/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa invasione di un fondo confinante da parte di un manufatto costruito su un terreno limitrofo. In primo grado era stato accertato lo sconfinamento e ordinato l'arretramento del manufatto sino al confine individuato dalla consulenza tecnica d'ufficio, mentre erano state rigettate la domanda risarcitoria e le domande riconvenzionali della convenuta, dirette a ottenere il riconoscimento della legittimità dello stato di fatto, l'usucapione ultraventennale o decennale e, in subordine, l'applicazione dell'art. 938 c.c. In appello la decisione era stata riformata solo in parte: veniva disposto l'arretramento della sola tettoia di copertura del capannone, con compensazione parziale delle spese. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stata reciproca soccombenza perché la sua domanda di demolizione era stata accolta nel risultato sostanziale, essendo stata lasciata al giudice l'individuazione dell'esatta porzione sconfinante; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c., anche in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse attribuito rilievo a una pretesa prevalente soccombenza del ricorrente senza considerare il principio di causalità, poiché sarebbe stata la condotta illecita della controparte a rendere necessario il processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la regolazione delle spese operata dalla Corte d'appello, perché la domanda introdotta dall'attore era unitaria ma articolata in più capi e aveva avuto accoglimento solo parziale: non era stata accolta la domanda di demolizione integrale dei manufatti, ma solo quella di arretramento della tettoia, mentre era rimasta respinta la domanda risarcitoria. Da ciò discendeva una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Inoltre, la valutazione di merito sulla soccombenza complessiva e sul criterio di causalità è stata ritenuta insindacabile in cassazione, perché il ricorso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell'esito complessivo della lite. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione totale o parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi; la valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile nei limiti propri del giudizio di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la censura è stata considerata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto

  • art. 938 c.c.

    richiamato nelle domande riconvenzionali della convenuta, in subordine all'usucapione, per ottenere il mantenimento della costruzione con corresponsione dell'indennità prevista

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Ai fini della regolazione delle spese processuali, la soccombenza va valutata sull'esito complessivo del giudizio e non sul solo esito di uno dei gradi o di singoli passaggi processuali.
  • La soccombenza reciproca sussiste anche quando venga accolta solo parzialmente un'unica domanda articolata in più capi, con conseguente legittimità della compensazione totale o parziale delle spese.
  • La parte che ottiene l'accoglimento solo di una porzione della propria pretesa non può essere considerata integralmente vittoriosa, quando restino respinte altre componenti della domanda introduttiva.
  • La valutazione discrezionale del giudice di merito sul riparto delle spese, ancorata anche al principio di causalità, non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a ottenere una nuova rivalutazione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del risultato complessivo della lite o per ottenere una diversa ponderazione della soccombenza compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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