Regolamento (UE) 2017/2259
Regolamento (UE) 2017/2259 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del granatiere di roccia nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato alla Spagna per il granatiere di roccia nelle zone Vb, VI e VII. Per effetto di tale esaurimento, vieta alle navi spagnole la pesca dello stock interessato a partire dal 3 ottobre 2017, nonché la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture conseguite dopo tale data. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Divieto di pesca del granatiere di roccia per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell’Unione e internazionali delle zone Vb, VI e VII, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che esercitano attività di pesca sullo stock di granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) identificato come RNG/5B67- compresi RHG/5B67-, RNG/*8X14- e RHG/*8X14-, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII. Il divieto opera dal 3 ottobre 2017, data di chiusura indicata nell’allegato, e riguarda le catture effettuate dopo tale data; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca del granatiere di roccia per la Spagna nelle zone Vb, VI e VII
Il regolamento della Commissione del 4 dicembre 2017 dà attuazione al regime di controllo della politica comune della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare all’articolo 36, paragrafo 2. La misura interviene perché, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture effettuate dalle navi interessate hanno determinato l’esaurimento del contingente 2017 assegnato alla Spagna per lo stock di granatiere di roccia nelle zone indicate.
Presupposto della chiusura del contingente
L’atto richiama il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che stabilisce i contingenti per il 2017. Poiché il contingente assegnato per lo stock in questione risulta esaurito, il regolamento dispone formalmente la chiusura della pesca per lo Stato membro interessato a decorrere dalla data fissata nell’allegato, ossia il 3 ottobre 2017.
Divieti imposti alle navi spagnole
Dal 3 ottobre 2017 le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna non possono pescare il granatiere di roccia nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII. Il divieto non riguarda solo l’atto di pesca, ma anche le operazioni successive sulle catture: è vietato conservarle a bordo, trasferirle, trasbordarle o sbarcarle se ottenute dopo tale data.
Stock, area e dati identificativi
L’allegato identifica lo stock come RNG/5B67- compresi RHG/5B67-, RNG/*8X14- e RHG/*8X14-, relativo al granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris). L’ambito territoriale comprende sia le acque dell’Unione sia le acque internazionali delle zone Vb, VI e VII.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Presupposto: esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 3 ottobre 2017, data di chiusura riportata nell’allegato.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura è vietato alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna esercitare attività di pesca sullo stock di granatiere di roccia nelle acque dell’Unione e internazionali delle zone Vb, VI e VII. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Ambito geografico e stock interessato
Lo stock interessato è il granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris), identificato con i codici RNG/5B67- compresi RHG/5B67-, RNG/*8X14- e RHG/*8X14-, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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