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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7238 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione dell'attività della società come agricola, sostenendo che la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, inclusi quelli acquistati da terzi, integrasse un'attività commerciale produttrice di reddito d'impresa. Deduceva inoltre violazione degli artt. 51 TUIR, 2135 e 2195 c.c., nonché un vizio di motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per manifesta infondatezza e ha confermato la decisione favorevole alla società. Ha ritenuto che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti potessero mantenere natura agricola per connessione, anche se svolte da un soggetto distinto dai soci e anche con prodotti di terzi, purché l'attività rimanesse prevalentemente funzionale e complementare alla produzione agricola dei soci e non assumesse autonomia commerciale o industriale prevalente. L'Agenzia non ha dimostrato che l'attività commerciale eccedesse tali limiti. È stata inoltre condannata al pagamento di 12.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2135 c.c.

    Nell'attività dell'impresa agricola rientrano anche le attività connesse alla coltivazione del fondo.

    La lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono agricole per connessione quando risultano strumentali o complementari all'attività agricola principale e non perseguono prevalentemente autonome finalità commerciali o industriali.

  • Art. 2195 c.c.

    La qualificazione come attività commerciale dipende dalla concreta autonomia e prevalenza dell'organizzazione commerciale o industriale rispetto al ciclo agricolo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, comma 2, lett. c)

    Nel regime applicabile agli anni controversi, le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli potevano essere considerate connesse all'agricoltura, anche in presenza di una connessione oggettiva e funzionale e non necessariamente soggettiva.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10

    La società è stata ritenuta esente dalle imposte sui redditi in quanto esercente attività agricola, e non attività commerciale, secondo la qualificazione accertata dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34

    I produttori agricoli possono operare secondo il regime speciale o ordinario IVA; l'addebito dell'IVA in rivalsa, da solo, non dimostra la natura commerciale dell'attività della società acquirente o trasformatrice.

  • Art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato rigettato per manifesta infondatezza perché la sentenza impugnata era conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità e l'Agenzia non aveva fornito argomenti idonei a modificarla.

Massime di principio

  • La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli conserva natura agricola per connessione quando completa o integra il normale ciclo produttivo agricolo, anche se è svolta da una società o da un organismo distinto dai singoli produttori.
  • La presenza di prodotti acquistati da terzi non esclude automaticamente la natura agricola: occorre verificare concretamente la loro incidenza quantitativa e qualitativa e se l'attività resti prevalentemente funzionale alla produzione dei soci.
  • L'attività diventa commerciale quando la lavorazione o vendita di prodotti propri o di terzi assume dimensioni organizzative autonome oppure realizza utilità commerciali o industriali indipendenti o prevalenti rispetto all'attività agricola.
  • La qualificazione dell'attività deve essere valutata anno per anno quando dipende da dati variabili, come quantità dei prodotti conferiti, acquisti da terzi, modalità di lavorazione e struttura dei ricavi; precedenti favorevoli per altri periodi non costituiscono automaticamente giudicato vincolante.
  • L'onere di provare che l'attività agricola per connessione abbia travalicato i propri limiti grava sull'amministrazione finanziaria, che deve indicare e dimostrare gli elementi concreti della prevalenza commerciale.
  • La regolarità contabile, l'applicazione dell'IVA e l'acquisto di prodotti da terzi non sono, isolatamente considerati, sufficienti a qualificare l'attività come commerciale.

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