Cassazione Civile, Sentenza n. 16648/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'apprezzamento effettuato ai fini della determinazione del prezzo definitivo delle azioni oggetto della compravendita; la ricorrente sosteneva vizi nella valutazione contabile/valutativa che ha determinato il prezzo, ma in sostanza chiedeva un nuovo giudizio di fatto in luogo di quello compiuto dagli arbitri
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento fosse conforme ai principi contabili italiani e non è stato scalfito dall'impugnazione che mirava a sostituire il giudizio di fatto arbitrale. Il ricorso è rigettato. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni. È stato inoltre accertato che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (nella versione introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), in misura pari a quella eventualmente dovuta per il ricorso ai sensi del comma 1 bis
Norme richiamate
art. 13, d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1 bis
principi contabili italiani
la valutazione utilizzata per determinare il prezzo definitivo delle azioni è stata eseguita conformemente ai principi contabili italiani e ritenuta corretta dalla Corte; ciò giustifica il mancato intervento della Corte a sostituire il giudizio di fatto degli arbitri
Massime di principio
- Quando la determinazione del prezzo si fonda su valutazioni tecniche o contabili, i giudici di impugnazione sono riluttanti a sostituire il giudizio di fatto espresso dagli arbitri salvo che non emergano vizi di diritto o profili formali rilevanti.
- Un ricorso che, di fatto, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle stime tecniche compiute dagli arbitri ha scarse probabilità di successo davanti alla Corte di legittimità.
- In presenza di questioni nuove e complesse la Corte può compensare le spese tra le parti anche se rigetta il ricorso.
- Occorre considerare gli obblighi processuali relativi al contributo unificato (art. 13 d.P.R. n.115/2002 e successive modifiche): la sussistenza dei presupposti può comportare l'obbligo di versare un importo aggiuntivo pari a quello dovuto per il ricorso.
- Per impugnare con successo valutazioni tecniche è necessario dimostrare errori di diritto, vizi procedurali o un palese travisamento dei fatti non correggibile con una mera riconsiderazione tecnica.
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