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Sentenza

Sentenza del 10/07/2015 n. 4007 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica - Atto impositivo - Servizio postale - Perfezionamento dell'atto impositivo - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato mediante il servizio postale. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della spedizione, senza dover attendere la ricezione da parte del destinatario. Tuttavia, secondo la successiva sentenza n. 28/2004, la produzione degli effetti collegati alla notificazione resta condizionata al perfezionamento della procedura anche nei confronti del destinatario. Pertanto, ai fini del termine per il deposito del ricorso per cassazione, rileva la data di ricezione della raccomandata e non quella di spedizione.

La decisione

È stato affermato che il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta decorre dalla data in cui il destinatario riceve la raccomandata, non dalla data in cui il ricorrente la spedisce. La regola della scissione dei momenti perfezionativi tutela il notificante rispetto alla tempestività della notifica, ma non consente di considerare integralmente prodotti gli effetti processuali prima del perfezionamento della notifica anche per il destinatario.

Norme richiamate

  • Articolo 149 del codice di procedura civile

    La norma disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale.

    La notificazione può perfezionarsi per il notificante in un momento anteriore rispetto a quello del destinatario, ma gli effetti processuali collegati alla notifica richiedono il completamento della procedura nei confronti di entrambe le parti.

  • Articolo 4, terzo comma, della legge n. 890/1982

    La disposizione riguardava il momento di perfezionamento della notificazione postale.

    La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui faceva decorrere il perfezionamento per il notificante dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, invece che dalla consegna o spedizione dell'atto.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002

    Ha introdotto il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione: per il notificante rileva la consegna dell'atto all'organo notificatore, mentre per il destinatario rileva la ricezione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 28/2004

    Ha precisato che la scissione temporale non elimina la necessità che la notificazione si perfezioni anche per il destinatario affinché si producano gli effetti processuali complessivi collegati all'atto.

Massime di principio

  • Per valutare la tempestività della notifica, occorre distinguere tra il momento rilevante per il notificante e quello rilevante per il destinatario.
  • La data di spedizione può essere sufficiente a salvaguardare il notificante dal decorso di un termine a suo carico, ma non necessariamente determina l'inizio o il completamento di tutti gli effetti processuali della notifica.
  • Quando la legge collega un termine al perfezionamento della notificazione o al deposito di un atto notificato, è prudente considerare la data di ricezione da parte del destinatario, salvo una specifica disposizione che stabilisca diversamente.
  • La prova della ricezione, dell'avvenuta consegna o dell'eventuale compiuta giacenza è essenziale per determinare il momento in cui la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario.
  • La regola della scissione della notificazione non autorizza a ignorare il perfezionamento nei confronti del destinatario: tutela la tempestività del notificante, ma non anticipa automaticamente ogni effetto processuale.

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