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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31829/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario stipulato nel 2004 avente ad oggetto una porzione di immobile. Il contratto fu risolto per inadempimento dell'utilizzatrice nel febbraio 2011, prima della dichiarazione di fallimento intervenuta nel dicembre 2011. La società di leasing propose domanda di rivendica del bene e domanda di ammissione al passivo per canoni scaduti, clausola penale e interessi, al netto del ricavato della vendita del bene. Il Tribunale accolse la rivendica ma respinse la domanda di insinuazione, applicando la disciplina del leasing traslativo e l'art. 1526 c.c., ritenendo legittima la clausola penale ma computando, sulla base di CTU, un valore del bene superiore alla somma richiesta, con conseguente insussistenza di un credito residuo della concedente. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 72 e 72-quater l.fall., dell'art. 12 preleggi e dell'art. 1526 c.c., sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 72-quater l.fall. anche al leasing risolto prima del fallimento; 2) e 3) violazione dell'art. 1526 c.c. e degli artt. 1322 e 1371 c.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valorizzato la disciplina pattizia e la clausola penale come regolazione lecita ed equilibrata del rapporto, senza necessità di determinare l'equo compenso; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, contestando l'assenza di reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021, la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e, per i contratti di leasing finanziario traslativo risolti prima della sua entrata in vigore, continua ad applicarsi analogicamente l'art. 1526 c.c.; conseguentemente non è applicabile analogicamente l'art. 72-quater l.fall. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti in sostanza a sollecitare una diversa interpretazione del contratto e delle clausole pattizie, attività riservata al giudice di merito, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati e senza trascrizione integrale delle clausole rilevanti; ha inoltre osservato che, in base al principio richiamato dalle Sezioni Unite, la clausola penale poteva essere fatta valere solo con specifica domanda di insinuazione e con indicazione del valore di realizzo o di stima del bene, profilo comunque non idoneo a sovvertire l'esito raggiunto dal Tribunale. Ha respinto infine il quarto motivo perché non sussisteva reciproca soccombenza: la curatela era decaduta dalle eccezioni in senso stretto e il decreto aveva statuito solo sul rigetto dell'opposizione allo stato passivo; la regolazione delle spese era quindi corretta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72 l.fall.

    richiamato insieme all'art. 72-quater l.fall. per escluderne l'applicazione al leasing risolto prima del fallimento

  • art. 72-quater l.fall.

    non applicabile analogicamente ai contratti di leasing finanziario traslativo risolti anteriormente; opera la disciplina dell'art. 1526 c.c.

  • art. 12 preleggi

    invocato per sostenere l'interpretazione della normativa, ma la Corte lo respinge alla luce del principio di non retroattività della legge del 2017

  • art. 1526 c.c.

    per il leasing traslativo risolto prima del fallimento si applica analogicamente; il concedente può trattenere un equo compenso per l'uso e chiedere il risarcimento del danno, ma deve tener conto del valore del bene e non può recuperare il capitale originariamente impiegato

  • art. 1382 c.c.

    richiamato dal Tribunale come base della clausola penale volta alla predeterminazione del danno

  • art. 1384 c.c.

    la riduzione della penale ad equità non è stata richiesta dalla curatela

  • art. 1322 c.c.

    invocato per sostenere la validità dell'assetto pattizio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'interpretazione del contratto

  • art. 1371 c.c.

    invocato dalla ricorrente quale criterio di interpretazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del criterio di soccombenza perché non vi era reciproca soccombenza

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese ai soli casi di violazione del principio di soccombenza

  • art. 93 l.fall.

    il credito risarcitorio derivante da clausola penale nel leasing risolto e seguito da fallimento va fatto valere con apposita domanda di insinuazione al passivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017

    la disciplina del leasing finanziario introdotta nel 2017 non ha efficacia retroattiva

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 sul leasing finanziario non si applica retroattivamente; per i contratti di leasing traslativo risolti prima della sua entrata in vigore continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al secondo tipo.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento prima del fallimento dell'utilizzatore, il concedente che voglia far valere un credito risarcitorio fondato su clausola penale deve proporre apposita insinuazione al passivo e indicare il ricavato della diversa allocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato attuale.
  • La censura in cassazione contro l'interpretazione di clausole contrattuali è inammissibile se si risolve in una diversa lettura del testo negoziale senza specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e senza riprodurre integralmente le clausole rilevanti.
  • In presenza di applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, il giudice di merito deve considerare l'equo compenso per l'uso del bene e il valore del bene restituito ai fini del saldo tra dare e avere, potendo escludersi un credito residuo della concedente se il valore del bene e le somme dovute dall'utilizzatore lo assorbono.
  • La soccombenza reciproca ai fini della regolazione delle spese non ricorre quando il giudice si sia pronunciato solo sul rigetto della domanda di una parte e la controparte sia decaduta dalle proprie eccezioni, senza che le sue domande siano state esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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