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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36352/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia di vicinato e proprietà: i coniugi Domenico Giordano e Maria Grazia Cordaro avevano agito in primo grado lamentando l'occupazione illegittima di terreni di loro proprietà (particella 1180) e chiedendo la rimozione di un cancello apposto dai convenuti (particella 1401). I convenuti (Umberto e Francesca Giordano) resistevano e proponevano domanda riconvenzionale per il riconoscimento di una servitù di passaggio carrabile sul fondo degli attori. Dopo due CTU e accertamento dei confini il Tribunale accolse le domande degli attori e rigettò la riconvenzionale; la Corte d'Appello di Palermo confermò. Gli odierni ricorrenti (Umberto e Francesca) hanno impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, errata valutazione dei titoli e del frazionamento, mancata considerazione di una sentenza precedente, omessa valutazione comparativa delle due CTU, errata interpretazione degli atti negoziali (sulla costituzione della servitù) e rifiuto delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi sono stati ritenuti generici e non specifici: le censure sull'interpretazione dei titoli e sul contenuto della CTU non hanno indicato la violazione di canoni legali di interpretazione; la doglianza sulla previa sentenza è stata ritenuta non debitamente documentata né specificata; la censura per omessa motivazione è stata dichiarata inammissibile anche per la presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado e per la mancata indicazione del fatto storico decisivo; le doglianze sulla prova testimoniale sono state ritenute irrilevanti rispetto all'accertamento del titolo della servitù. Il ricorso è pertanto respinto come inammissibile e la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in €3.500,00 oltre 15% forfettario, esborsi €200,00 e accessori di legge), con indicazione del raddoppio del versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Richiamato in relazione all'accertamento e delimitazione dei confini: la Corte valuta come questione di merito l'esame dei titoli e degli accertamenti tecnici, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione senza specifica violazione delle regole di interpretazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato tra le norme rilevanti per le questioni di possesso/occupazione; la Corte ha ritenuto che le censure non specificavano la presunta violazione normativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Fondamento invocato per dedurre violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive della necessaria specificità per essere esaminate in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omessa motivazione su punto decisivo: la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, anche per l'esistenza della "doppia conforme" e per la mancata indicazione del fatto storico decisivo e della diversità delle motivazioni tra i due gradi.

  • art. 1362 e ss. c.c.

    Rilevante come canone legale di interpretazione dei negozi: la Corte osserva che i ricorrenti non hanno denunciato la violazione di tali criteri, così che la diversa interpretazione dei titoli costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • artt. 1058, 1079, 1068 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti con riferimento alla disciplina delle servitù e delle prove: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione degli atti e la rilevanza della prova testimoniale rispetto al titolo costitutivo della servitù siano questioni di merito non rilevabili in cassazione, salvo violazione dei canoni di interpretazione.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Norme procedurali rilevate per censurare la genericità delle doglianze: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure per mancata riproduzione e specificazione del contenuto della sentenza invocata e per assoluta genericità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Invocato per la figura della "doppia conforme": la Corte ha ricordato che, in presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, il ricorrente deve indicare le ragioni di diversità per evitare l'inammissibilità di certe doglianze in cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in tema di contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per il raddoppio del versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Le contestazioni relative all'interpretazione di atti negoziali e alla valutazione delle risultanze peritali sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e, salvo che non si denunci la violazione dei criteri legali di interpretazione (art.1362 e ss. c.c.) o una motivazione mancante/illogica, non sono sindacabili in Cassazione.
  • In presenza di una "doppia conforme" (prima e seconda decisione che aderiscono), le doglianze per omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. sono facilmente dichiarate inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le differenze motivazionali tra i gradi.
  • L'invocazione di sentenze anteriori come prova vincolante del confine o del titolo richiede che il petitum e la causa petendi siano sovrapponibili; una precedente pronuncia su oggetto diverso è irrilevante ai fini del giudizio in corso.
  • Le prove testimoniali possono essere irrilevanti quando mirano ad accertare fatti materiali (es. esistenza materiale di una stradella) che non incidono sul titolo giuridico (costituzione di una servitù): è necessario collegare la prova al profilo giuridico decisivo.
  • In Cassazione è essenziale la specificità delle censure: occorre indicare norme contestate, il punto della motivazione ritenuto viziato e dimostrare il nesso con la violazione di diritto; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e soggetta agli oneri supplementari (es. raddoppio del contributo unificato) previsti dalla normativa quando ricorrono i presupposti.

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