Cassazione Civile, Sentenza n. 36352/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia di vicinato e proprietà: i coniugi Domenico Giordano e Maria Grazia Cordaro avevano agito in primo grado lamentando l'occupazione illegittima di terreni di loro proprietà (particella 1180) e chiedendo la rimozione di un cancello apposto dai convenuti (particella 1401). I convenuti (Umberto e Francesca Giordano) resistevano e proponevano domanda riconvenzionale per il riconoscimento di una servitù di passaggio carrabile sul fondo degli attori. Dopo due CTU e accertamento dei confini il Tribunale accolse le domande degli attori e rigettò la riconvenzionale; la Corte d'Appello di Palermo confermò. Gli odierni ricorrenti (Umberto e Francesca) hanno impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, errata valutazione dei titoli e del frazionamento, mancata considerazione di una sentenza precedente, omessa valutazione comparativa delle due CTU, errata interpretazione degli atti negoziali (sulla costituzione della servitù) e rifiuto delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi sono stati ritenuti generici e non specifici: le censure sull'interpretazione dei titoli e sul contenuto della CTU non hanno indicato la violazione di canoni legali di interpretazione; la doglianza sulla previa sentenza è stata ritenuta non debitamente documentata né specificata; la censura per omessa motivazione è stata dichiarata inammissibile anche per la presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado e per la mancata indicazione del fatto storico decisivo; le doglianze sulla prova testimoniale sono state ritenute irrilevanti rispetto all'accertamento del titolo della servitù. Il ricorso è pertanto respinto come inammissibile e la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in €3.500,00 oltre 15% forfettario, esborsi €200,00 e accessori di legge), con indicazione del raddoppio del versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Richiamato in relazione all'accertamento e delimitazione dei confini: la Corte valuta come questione di merito l'esame dei titoli e degli accertamenti tecnici, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione senza specifica violazione delle regole di interpretazione.
art. 2909 c.c.
Richiamato tra le norme rilevanti per le questioni di possesso/occupazione; la Corte ha ritenuto che le censure non specificavano la presunta violazione normativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento invocato per dedurre violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive della necessaria specificità per essere esaminate in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omessa motivazione su punto decisivo: la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, anche per l'esistenza della "doppia conforme" e per la mancata indicazione del fatto storico decisivo e della diversità delle motivazioni tra i due gradi.
art. 1362 e ss. c.c.
Rilevante come canone legale di interpretazione dei negozi: la Corte osserva che i ricorrenti non hanno denunciato la violazione di tali criteri, così che la diversa interpretazione dei titoli costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
artt. 1058, 1079, 1068 c.c.
Richiamati dai ricorrenti con riferimento alla disciplina delle servitù e delle prove: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione degli atti e la rilevanza della prova testimoniale rispetto al titolo costitutivo della servitù siano questioni di merito non rilevabili in cassazione, salvo violazione dei canoni di interpretazione.
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
Norme procedurali rilevate per censurare la genericità delle doglianze: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure per mancata riproduzione e specificazione del contenuto della sentenza invocata e per assoluta genericità.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Invocato per la figura della "doppia conforme": la Corte ha ricordato che, in presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, il ricorrente deve indicare le ragioni di diversità per evitare l'inammissibilità di certe doglianze in cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per il raddoppio del versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Le contestazioni relative all'interpretazione di atti negoziali e alla valutazione delle risultanze peritali sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e, salvo che non si denunci la violazione dei criteri legali di interpretazione (art.1362 e ss. c.c.) o una motivazione mancante/illogica, non sono sindacabili in Cassazione.
- In presenza di una "doppia conforme" (prima e seconda decisione che aderiscono), le doglianze per omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. sono facilmente dichiarate inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le differenze motivazionali tra i gradi.
- L'invocazione di sentenze anteriori come prova vincolante del confine o del titolo richiede che il petitum e la causa petendi siano sovrapponibili; una precedente pronuncia su oggetto diverso è irrilevante ai fini del giudizio in corso.
- Le prove testimoniali possono essere irrilevanti quando mirano ad accertare fatti materiali (es. esistenza materiale di una stradella) che non incidono sul titolo giuridico (costituzione di una servitù): è necessario collegare la prova al profilo giuridico decisivo.
- In Cassazione è essenziale la specificità delle censure: occorre indicare norme contestate, il punto della motivazione ritenuto viziato e dimostrare il nesso con la violazione di diritto; la genericità comporta l'inammissibilità.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e soggetta agli oneri supplementari (es. raddoppio del contributo unificato) previsti dalla normativa quando ricorrono i presupposti.
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