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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05367/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/07/2025 che, dopo il riconoscimento della continuazione tra la sentenza del 15/04/2019 e quella del 01/06/2022, aveva concesso la sospensione condizionale dell'intera pena unitaria ma l'aveva subordinata al pagamento delle provvisionali anche in favore della parte civile della sentenza del 15/04/2019. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per reformatio in peius e per violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato (decisione ultra petita), sostenendo che il giudice non poteva aggravare la posizione introducendo un obbligo risarcitorio non previsto dalla sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto legittima la concessione della sospensione condizionale all'intera pena unica (sei mesi) determinata dall'applicazione della continuazione, ma ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che subordinava tale beneficio all'adempimento degli obblighi risarcitori (provvisionali). La Corte ha motivato che il giudice adito, non essendo il giudice che aveva riconosciuto la continuazione, non poteva assumere nuovi provvedimenti incidenti sulla condizione del beneficio diversi da quelli richiesti dall'istante; la subordinazione imposta risultava eccedente il petitum e non consentita dalla legge. La parte illegittima è stata eliminata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. d), senza necessità di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione, che applica la continuazione, il potere di concedere i benefici connessi e di adottare "ogni altro provvedimento conseguente", ma detta norma va interpretata restrittivamente: non tutti i provvedimenti possono essere adottati dal giudice che si limita a un incidente esecutivo se non è lo stesso che ha riconosciuto la continuazione

  • art. 165 cod. pen.

    Consente di subordinare la sospensione condizionale alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato; la Corte conferma che tale potere può legittimamente essere esercitato dal giudice che applica la continuazione, ma nei limiti delle competenze e del petitum

  • art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio servizi dell'atto che siano contrari o non consentiti dalla legge e che siano eliminabili senza nuovo esame del giudice dell'esecuzione; applicata per sopprimere la parte della subordinazione non consentita

  • artt. 73 e 76 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena unica in caso di concorso o continuazione di reati; giustificano la necessità di unificare anche i benefici in relazione alla pena unica risultante

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento ai limiti della pena massima per la concessione di benefici; utilizzato per affermare che il giudice dell'esecuzione può rivalutare la concedibilità del beneficio quando la dosimetria viene ricondotta entro i limiti previsti

  • art. 673, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza come limite all'ammissibilità di nuove concessioni del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea che la nuova concessione è possibile solo nei casi previsti dalla legge

Massime di principio

  • Quando è riconosciuta la continuazione, il giudice dell'esecuzione può modificare i benefici connessi alla pena unica (concedere, revocare o modificare la sospensione), ma tale potere è limitato e va esercitato nel rispetto dei limiti di legge e del principio di intangibilità del giudicato ove non sia espressamente derogato
  • Il giudice che decide su un incidente di esecuzione è vincolato al petitum dell'istante: può accogliere o respingere la domanda, ma non può aggravare la posizione del condannato o introdurre nuove condizioni non richieste (divieto di reformatio in peius e di decisione ultra petita)
  • Se il giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione non ha escluso espressamente i benefici, è compito del giudice dell'esecuzione valutare l'unificazione del beneficio in relazione alla pena unica, ma non di aggiungere obblighi risarcitori a sentenze che ne erano prive
  • Quando il giudice dell'esecuzione impone una condizione o un onere non consentito dalla legge, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte illegittima se essa è eliminabile senza nuovo esame, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. d
  • In casi simili è consigliabile che il difensore formuli in modo chiaro e limitato il petitum nell'incidente di esecuzione (es. esclusione della subordinazione), perché il giudice non può pronunciarsi oltre quanto richiesto

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