Sentenza del 16/04/2018 n. 1715 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica eseguita a mani del curatore fallimentare - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta legittima. Durante la procedura concorsuale, gli atti relativi ai crediti compresi nel fallimento devono essere notificati al curatore fallimentare, che dispone della piena legittimazione processuale per la tutela degli interessi della massa. Non è necessaria una separata notifica anche al fallito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità della notifica degli atti di accertamento del credito e delle cartelle di pagamento eseguita esclusivamente nei confronti del curatore fallimentare, senza notifica anche al fallito. La questione riguardava la capacità del curatore di ricevere gli atti e di rappresentare processualmente la procedura concorsuale.
Norme richiamate
Principi in materia di rappresentanza processuale del curatore fallimentare
In pendenza del fallimento, il curatore rappresenta la procedura e può ricevere gli atti relativi ai crediti concorsuali, anche ai fini della loro contestazione giudiziale.
Cassazione civile n. 6746 del 21/03/2007
La Corte ha affermato che gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere notificati al curatore fallimentare e non anche al fallito, poiché il curatore è pienamente legittimato a rappresentare la procedura.
Massime di principio
- Quando è pendente una procedura fallimentare, gli atti relativi a crediti compresi nella procedura devono essere notificati al curatore fallimentare.
- La notifica al solo curatore è normalmente sufficiente: non è richiesta una duplicazione della notifica nei confronti del fallito.
- Il curatore è il soggetto legittimato a rappresentare processualmente la massa dei creditori e la procedura rispetto agli atti tributari e alle pretese creditorie concorsuali.
- La regola riguarda gli atti connessi al patrimonio e ai debiti assoggettati alla procedura; per questioni personali estranee al fallimento, la notifica può dover essere effettuata direttamente al soggetto fallito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 apr 2018Sentenza del 16/04/2018 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 16 apr 2018Sentenza del 16/04/2018 n. 81 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 apr 2018Sentenza del 16/04/2018 n. 83 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 apr 2018Sentenza del 16/04/2018 n. 108 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 16 apr 2018Sentenza del 16/04/2018 n. 110 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 16 apr 2018Sentenza del 16/04/2018 n. 111 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →