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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Comune di Postiglione n. 115/2026 in data 24.03.2026 di determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990; b) del verbale conclusivo di conferenza di servizi n. 2056 del 24.03.2026; c) del parere contrario della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino n. 29383 del 5.12.2025; d) dei provvedimenti della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino nn. 16624 del 18.07.2025 e 24561 del 10.10.2025; e) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;

Giustizia amministrativa202600853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi, verbale conclusivo, parere contrario della Soprintendenza e ulteriori atti soprintendentizi presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Comune di Postiglione di conclusione negativa della conferenza di servizi asincrona, il relativo verbale conclusivo, il parere contrario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e gli ulteriori provvedimenti soprintendentizi presupposti. Nella fase cautelare il TAR ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris, in particolare con riferimento al dedotto difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. La ricorrente ha sostenuto che l'esito negativo non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni della decisione alla luce delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti. È stata inoltre allegata la sussistenza di un pregiudizio cautelare grave e attuale, ritenuto dal Collegio sussistente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, il Collegio ha valorizzato il possibile difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi: tale determinazione deve essere espressa e motivata, tenendo conto delle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti, e l'amministrazione deve indicare le ragioni della scelta finale, con una valutazione calibrata sulle concrete caratteristiche del caso. L'ordinanza non definisce il merito della controversia, ma sospende cautelarmente gli effetti del provvedimento impugnato. È stata fissata per il 16 dicembre 2026 l'udienza pubblica di trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 241/1990

    determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi asincrona deve essere espressa e motivata, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; nella fattispecie il TAR ha ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora e ha accolto la richiesta di tutela cautelare.

Massime di principio

  • La determinazione conclusiva della conferenza di servizi asincrona deve essere espressa e adeguatamente motivata, indicando le ragioni della decisione assunta alla luce delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti.
  • Il criterio delle posizioni prevalenti non esonera l'amministrazione dall'obbligo di esplicitare il percorso valutativo seguito e le ragioni per cui ha adottato l'esito finale, soprattutto quando la conferenza si conclude negativamente.
  • In sede cautelare, il possibile difetto di motivazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi può integrare il fumus boni iuris, ove la motivazione non renda comprensibile la ponderazione delle posizioni amministrative emerse nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieConferenza di serviziMotivazione del provvedimentoAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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