Cassazione Penale, Ordinanza n. 36282/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 novembre 2025 della Corte di appello di Trieste, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine e riconosciute le attenuanti generiche, aveva ridotto la pena per furto con strappo. Gli era contestato di avere sottratto alla persona offesa, strappandole dal collo, una collana d’oro del valore di circa 300 euro. In via preliminare ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., chiedendo che fosse prevista una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Con tre motivi ha inoltre censurato la motivazione sulla ritenuta inattendibilità della propria versione, sull’attribuzione alla persona offesa della collana rinvenuta nella disponibilità di un terzo che si trovava con l’imputato, e sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, ha rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 27 settembre 2025, aveva già dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 624-bis, commi secondo e terzo, c.p., e che la medesima questione era stata poi dichiarata manifestamente infondata con sentenza n. 130 del 24 giugno 2026. I motivi sulla ricostruzione dei fatti sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e perché riproponevano censure già esaminate dalla Corte di appello senza confrontarsi criticamente con la sua motivazione, giudicata logica, coerente e non manifestamente illogica. La decisione d’appello aveva valorizzato la coerenza e costanza delle dichiarazioni della persona offesa, il riconoscimento della collana e le dichiarazioni dell’operante intervenuto l’11 marzo 2021; aveva inoltre ritenuto plausibile che l’imputato e il compagno avessero occultato la collana durante il primo controllo e che quest’ultimo l’avesse recuperata successivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Nel furto con strappo, l'apprensione del bene si realizza necessariamente mediante una violenza di apprezzabile intensità, percepita dalla vittima, e comporta un'intrusione nella sua sfera personale, sia pure mediata dalla cosa sottratta.
La Corte richiama la valutazione della Corte costituzionale secondo cui il furto con strappo presenta una portata offensiva omogenea, legata alla violenza e all’intrusione nella sfera personale della vittima, che non rende necessaria una specifica attenuante per la lieve entità.
art. 3 Cost.
È stata, quindi, esclusa la violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità della pena.
La disciplina sanzionatoria del furto con strappo, anche in assenza di una attenuante per la lieve entità, non è stata ritenuta irragionevole.
art. 27 Cost.
È stata, quindi, esclusa la violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità della pena.
La pena prevista per il furto con strappo non è stata ritenuta sproporzionata in rapporto alle caratteristiche offensive e ai profili di pericolosità della condotta.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso l’importo è stato fissato in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che, pur formulate come vizi di motivazione, mirino a ottenere una diversa lettura delle prove e un nuovo esame del merito, quando la decisione impugnata esponga una motivazione logica e coerente sui dati acquisiti.
- La riproposizione di questioni già esaminate in appello, senza un confronto critico con le ragioni della decisione impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
- La disciplina del furto con strappo non richiede un’attenuante specifica per la lieve entità, poiché la condotta implica violenza percepibile e intrusione nella sfera personale della vittima, con una portata offensiva che non presenta gradazioni tali da imporre tale previsione.
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