Sentenza del 17/03/2016 n. 1572 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Svalutazione crediti verso assicurati - Deducibilità decimi residui - Riconosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità delle quote residue è stata riconosciuta. Il fatto che, dal 2005, le rettifiche di valore sui crediti non rilevassero più ai fini IRAP non ha inciso sul diritto a dedurre, secondo il piano originariamente previsto, le quote delle svalutazioni già contabilizzate e fiscalmente riconosciute in un esercizio precedente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità fiscale delle quote residue di svalutazioni di crediti verso assicurati, già rilevate e riconosciute in un bilancio precedente. Si discuteva se la modifica normativa intervenuta dal periodo d'imposta 2005, che ha reso irrilevanti le rettifiche di valore sui crediti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, impedisse di dedurre le quote ancora non utilizzate delle svalutazioni pregresse.
Norme richiamate
Disciplina IRAP sulle rettifiche di valore dei crediti
La sopravvenuta irrilevanza delle rettifiche di valore ai fini IRAP opera per il nuovo regime, ma non elimina gli effetti fiscali già maturati sulle svalutazioni precedentemente riconosciute.
Principio di continuità della deducibilità delle svalutazioni pregresse
Le quote residue di una svalutazione già ammessa in deduzione devono continuare a essere deducibili secondo le regole applicabili quando la svalutazione è stata rilevata e riconosciuta.
Massime di principio
- Una modifica normativa che esclude una componente dalla base imponibile per gli esercizi futuri non dovrebbe, di regola, cancellare il diritto a utilizzare quote residue già riconosciute sotto la disciplina precedente.
- Per valutare la deducibilità occorre distinguere tra la disciplina vigente quando è stata effettuata la svalutazione e quella successiva applicabile alle nuove rettifiche.
- Le agevolazioni o deduzioni già maturate e ripartite nel tempo possono conservare efficacia anche dopo una riforma, salvo una previsione normativa espressa di natura retroattiva o transitoria.
- È necessario verificare la corretta contabilizzazione della svalutazione originaria, il suo effettivo riconoscimento fiscale e il rispetto del piano di deduzione delle quote residue.
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