Sentenza del 20/04/2018 n. 2595 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Incrementi patrimoniali - Somma di denaro derivante da vendita immobile familiare - Assenza prova - Gestione dell'intero nucleo familiare - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. In assenza di prova idonea circa la destinazione della somma alla gestione dell'intero nucleo familiare, l'incremento patrimoniale può essere valorizzato dall'Amministrazione finanziaria ai fini della ricostruzione sintetica del reddito imponibile Irpef. Il contribuente non è riuscito a superare la presunzione derivante dalla disponibilità della somma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento Irpef fondato sull'incremento patrimoniale derivante dalla disponibilità di una consistente somma di denaro ottenuta dalla vendita di un immobile appartenente a un familiare. Sosteneva che la somma fosse stata utilizzata nell'interesse e nella gestione dell'intero nucleo familiare. Tuttavia, non è stata fornita una prova concreta e documentale dell'effettivo impiego familiare del denaro, né della sua estraneità alla capacità contributiva personale del contribuente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 38
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva non coerente con il reddito dichiarato. Il contribuente può contestare la ricostruzione dimostrando, con elementi specifici e documentati, l'origine e la destinazione delle somme.
Massime di principio
- La disponibilità di una somma rilevante derivante dalla vendita di un immobile può costituire un elemento valido per un accertamento sintetico, se non adeguatamente giustificata.
- L'affermazione generica secondo cui il denaro è stato utilizzato per il mantenimento o la gestione della famiglia non è sufficiente: occorrono prove documentali, tracciabilità dei pagamenti e collegamento concreto tra la somma ricevuta e le spese sostenute.
- Quando il contribuente invoca la provenienza familiare delle somme, deve dimostrare non solo l'origine del denaro, ma anche che esso non rappresentava una disponibilità economica personale utilizzabile ai fini della determinazione del reddito.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare atti di vendita, documentazione bancaria, bonifici, ricevute e ogni altro elemento idoneo a ricostruire il trasferimento e l'effettivo impiego delle somme.
- L'onere di fornire una spiegazione alternativa, concreta e provata rispetto alla presunzione dell'Amministrazione grava sul contribuente, secondo l'orientamento richiamato da Cass. n. 16284/2007 e Cass. n. 24823/2015.
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