Sentenza del 24/03/2015 n. 2828 - Comm. Trib. Prov. Milano
DECRETO INGIUNTIVO - Restituzione di somme per prestazione di servizi assoggettate ad Iva - Imposta di registro - Misura fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che il decreto ingiuntivo è soggetto a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. La decisione si fonda sull'art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 131/1986 e sull'art. 40 dello stesso decreto, poiché la richiesta di restituzione riguardava somme relative a prestazioni di servizi assoggettate a IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta misura dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme corrisposte per prestazioni di servizi di "terminazione" telefonica, assoggettate a IVA. Le somme erano state richieste in restituzione in ragione delle minori tariffe successivamente stabilite dall'AGCOM. Occorreva stabilire se il decreto dovesse scontare l'imposta di registro proporzionale oppure quella fissa.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per i decreti ingiuntivi relativi a somme derivanti da operazioni soggette a IVA, secondo il regime previsto dalla disposizione.
Art. 40 del d.P.R. 131/1986
Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, impedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo riguarda la restituzione di somme riferite a prestazioni di servizi soggette a IVA, l'imposta di registro è generalmente dovuta in misura fissa, non proporzionale.
- Il principio di alternatività IVA-imposta di registro rileva anche per le controversie restitutorie: la qualificazione dell'operazione originaria come soggetta a IVA può determinare il trattamento fiscale del decreto ingiuntivo.
- La restituzione di importi ritenuti indebitamente pagati non trasforma automaticamente il decreto in un atto soggetto a imposta proporzionale; occorre verificare la natura dell'operazione sottostante.
- Per valutare casi analoghi è necessario esaminare sia il contenuto del decreto ingiuntivo sia il titolo del pagamento, verificando l'assoggettamento a IVA della prestazione cui le somme si riferiscono.
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