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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 23337 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il concessionario ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IVA pari a 65.585,76 euro e, conseguentemente, l'iscrizione ipotecaria immobiliare. I motivi riguardavano: asserita ultrapetizione della CTR; tardività o novità dell'impugnazione della notifica della cartella; omessa pronuncia su tali eccezioni; erronea applicazione delle regole di notificazione degli atti fiscali e dell'art. 140 c.p.c.; nonché l'asserita impossibilità di dichiarare nulla la cartella per la sola invalidità della sua notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del concessionario. Ha ritenuto che il contribuente avesse impugnato sia l'atto presupposto sia l'iscrizione ipotecaria; che non vi fosse ultrapetizione né omessa pronuncia; che le contestazioni sulla novità e tardività fossero infondate o comunque non adeguatamente coltivate in appello; che il quarto motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza e per errata modalità di impugnazione dell'accertamento compiuto dalla CTR; e che, una volta accertata l'invalidità della notifica, fosse corretta la dichiarazione di nullità dell'atto presupposto. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché il contribuente non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Consente di impugnare l'atto presupposto non validamente notificato insieme all'atto successivo, come l'iscrizione ipotecaria, anche quando la contestazione riguarda la mancata conoscenza della cartella.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21, 24 e 57

    Disciplinano termini, integrazione dei motivi e divieto di domande o eccezioni nuove nel processo tributario. Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione dedotta dal concessionario, rilevando anche la mancata impugnazione incidentale della relativa statuizione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande proposte. La CTR non ha violato tale norma perché la domanda del contribuente comprendeva la contestazione della cartella e dell'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto, la notificazione richiede il deposito presso la casa comunale e gli ulteriori adempimenti previsti, tra cui l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione. La mancata osservanza può determinare l'invalidità della notifica.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26

    Regolano formazione, notificazione e modalità di consegna delle cartelle di pagamento. La Corte ha confermato che una notifica invalida non consente di considerare ritualmente portata a conoscenza la cartella.

  • Art. 366 c.p.c.

    Impone il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il concessionario non aveva trascritto la relata di notifica, impedendo alla Corte di verificare direttamente il fatto controverso.

  • Art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Se il giudice fonda la decisione su una percezione errata del fatto, la parte deve utilizzare il rimedio processuale appropriato, quale la revocazione per errore percettivo o, nei limiti consentiti, il controllo sulla motivazione e sull'accertamento del fatto.

Massime di principio

  • Quando viene impugnato un atto successivo, come un'iscrizione ipotecaria, il contribuente può contestare anche la mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, come la cartella di pagamento.
  • La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deve rispettare tutti gli adempimenti prescritti; l'omissione dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione può rendere invalida la notifica.
  • L'invalidità della notifica della cartella può impedire che essa produca validamente effetti nei confronti del contribuente e può comportare l'annullamento dell'atto presupposto e degli atti consequenziali impugnati.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riportare gli atti e i documenti indispensabili, come la relata di notifica, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se il giudice di merito considera pacifico un determinato fatto, la parte che intende contestare tale ricostruzione deve scegliere il corretto mezzo di impugnazione e non limitarsi a una generica denuncia di violazione di legge.
  • Le eccezioni relative a tardività o novità delle domande devono essere tempestivamente dedotte e specificamente coltivate nei successivi gradi di giudizio; in caso contrario, possono consolidarsi le statuizioni del giudice di primo grado.

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