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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34204/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un professionista che chiedeva l’ammissione, in via privilegiata, dei compensi maturati per l’attività di componente e presidente del collegio sindacale svolta per circa due anni. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo fondata l’eccezione della curatela di inadempimento del sindaco, per danno arrecato alla massa dei creditori. In opposizione ex art. 98 l.fall. il Tribunale aveva invece accolto in parte la domanda, ammettendo il credito per euro 40.278,00, ritenendo che: le contestazioni della curatela erano in gran parte generiche; l’eventuale responsabilità dell’organo di controllo doveva essere distinta dalla verifica del diritto al compenso; non potevano rilevare addebiti relativi a periodi antecedenti a quello di incarico; e, quanto alla mancata attivazione ex art. 2409 c.c. o nei confronti del pubblico ministero, tali iniziative non erano doverose nel contesto di una procedura di concordato preventivo già sottoposta a controllo del tribunale e dei commissari. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che il Tribunale dell’opposizione avrebbe impropriamente accertato la correttezza dell’operato del sindaco, materia riservata al Tribunale delle imprese nell’azione di responsabilità; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c., lamentando che il giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell’esito dell’azione di responsabilità promossa dal curatore; 3) violazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale aveva erroneamente reputato generiche le eccezioni di inadempimento formulate dalla curatela; 4) violazione delle norme sui doveri del collegio sindacale e sulla diligenza professionale, censurando l’affermazione secondo cui il sindaco aveva correttamente adempiuto, e sostenendo che la Corte di merito avrebbe limitato illegittimamente il controllo al solo periodo di incarico, senza considerare i bilanci e la situazione pregressa al subentro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quinto motivo, e ha accolto il quarto motivo. Ha affermato che, in sede di verifica del passivo e di opposizione allo stato passivo, il curatore può opporre fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, anche se gli stessi siano oggetto di separata azione di responsabilità; quindi il giudice dell’opposizione può valutare l’eccezione di inadempimento senza violare il riparto di competenze. Ha inoltre escluso la sospensione necessaria del giudizio per la pendenza dell’azione di responsabilità. Tuttavia, ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la valutazione dell’adempimento del collegio sindacale non può essere frammentata per singole annualità e deve considerare anche i bilanci e la situazione contabile immediatamente precedente all’assunzione dell’incarico, perché i sindaci devono verificare se la situazione patrimoniale effettiva al momento della nomina corrisponda alle scritture e, se del caso, attivarsi. Per questo ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il giudice può esaminare le contestazioni del curatore sul credito

  • art. 99 l.fall.

    regola il giudizio conseguente all’opposizione allo stato passivo

  • art. 93 l.fall.

    consente al curatore di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore

  • art. 95 l.fall.

    è richiamato per ribadire il perimetro della verifica del passivo

  • art. 52, comma 2, l.fall.

    sancisce il principio di esclusività del concorso formale

  • art. 146 l.fall.

    azione di responsabilità del curatore verso amministratori e sindaci, distinta dalla verifica del credito al compenso

  • art. 1460 c.c.

    eccezione di inadempimento utilizzabile per paralizzare la pretesa creditoria, ma da valutare in base a specifiche contestazioni

  • art. 295 c.p.c.

    la pendenza dell’azione di responsabilità non impone la sospensione necessaria del giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 2409 c.c.

    meccanismo di controllo giudiziario che, nel contesto della procedura di concordato, la Corte considera non necessariamente doveroso attivare

  • art. 167, secondo comma, l.fall.

    durante il concordato gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad autorizzazione, elemento considerato dalla Corte per escludere la doverosità dell’ulteriore controllo ex art. 2409 c.c.

  • art. 6 l.fall.

    è evocato come base per la sollecitazione al pubblico ministero di istanza di fallimento, ma la Corte escludeva che tale iniziativa fosse necessariamente dovuta nel caso concreto

  • art. 2393 c.c.

    richiamato solo nel motivo di ricorso relativo ai doveri e alla responsabilità degli amministratori, senza specifica autonoma decisione nel dispositivo

  • art. 2394 c.c.

    richiamato solo nel motivo di ricorso

  • art. 2395 c.c.

    richiamato solo nel motivo di ricorso

  • art. 2403 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sui doveri di vigilanza del collegio sindacale

  • art. 2403-bis c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sui poteri di ispezione e controllo

  • art. 2406 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 2407 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sui doveri e la responsabilità dei sindaci

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    la diligenza professionale del sindaco va valutata in relazione ai compiti di controllo e vigilanza concretamente esigibili

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può opporre al credito tutte le eccezioni di inadempimento, anche se gli stessi fatti siano stati o possano essere fatti valere in separata azione di responsabilità.
  • La pendenza di un’azione di responsabilità contro amministratori o sindaci non giustifica di regola né l’ammissione con riserva del credito né la sospensione necessaria del giudizio di opposizione allo stato passivo.
  • Le contestazioni del curatore devono essere specifiche: per paralizzare il credito del professionista occorre indicare in modo puntuale quali doveri siano stati violati e quale condotta diligente sarebbe stata omessa.
  • La verifica dell’adempimento del collegio sindacale non può essere frammentata artificialmente per singole annualità quando sia necessario valutare la correttezza del subentro nella funzione di controllo e la rappresentazione della situazione patrimoniale già esistente al momento della nomina.
  • I sindaci hanno il dovere di verificare, al momento dell’assunzione dell’incarico, se la situazione patrimoniale effettiva corrisponda alle scritture contabili e ai bilanci, e l’omesso controllo della situazione pregressa può rilevare come inadempimento attualizzato al momento del subentro.
  • La doverosità di specifiche iniziative di controllo giudiziario o di sollecitazione del pubblico ministero va apprezzata in concreto, tenendo conto del contesto procedurale già sottoposto a vigilanza del tribunale.
  • La valutazione dell’eccezione di inadempimento in sede di verifica del passivo richiede un apprezzamento del nesso tra la condotta omissiva dedotta e il pregiudizio alla massa, non essendo sufficienti affermazioni generiche o astratte.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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