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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15345/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per danneggiamento dell'arredamento della camera n. 50 della casa circondariale di Ascoli Piceno. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per aver ritenuto la procedibilità d'ufficio del reato nonostante l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/03/2024 n. 31, sostenendo che non sarebbe stata puntualmente contestata l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 20-bis c.p. e art. 53 l. 24/11/1981 n. 689 per il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità, con l'assunto che la Corte territoriale avrebbe usato un "automatismo" fondato sui soli precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi si discostassero dai parametri dell'impugnazione di legittimità (art. 606 c.p.p.) perché manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché non era stato specificamente dedotto in appello, e comunque manifestamente infondato: il capo di imputazione contestava espressamente il reato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 c.p., e il danneggiamento di beni dell'Amministrazione Penitenziaria rientra nella fattispecie procedibile d'ufficio. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato il rigetto delle sanzioni sostitutive con una valutazione complessiva della personalità del condannato (modalità del fatto e precedenti per reati violenti), e non con un mero automatismo; ciò è compatibile con la giurisprudenza di legittimità che ammette il rigetto fondato sui precedenti purché la valutazione sia specifica e puntuale. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Rilevata l'applicabilità del secondo comma (danneggiamento di cose destinate a servizio pubblico o appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria): il fatto contestato rientra nella fattispecie e rimane procedibile d'ufficio.

  • D.Lgs. 19/03/2024 n. 31, art. 1, comma 1, lett. b

    Modifica richiamata dalla difesa come potenzialmente incidente sulla procedibilità; la Corte ha ritenuto che la limitazione della perseguibilità a querela prevista dalla norma va interpretata circoscrivendo le ipotesi indicate e non opera nel caso di beni dell'amministrazione penitenziaria come quello in esame.

  • D.Lgs. n. 150/2022

    Citato in relazione ai limiti di procedibilità; la Corte ha osservato che le modifiche legislative non eliminano la procedibilità d'ufficio per il danneggiamento di elementi strutturali o beni dell'amministrazione penitenziaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero non conformi ai parametri richiesti e dunque inammissibili o manifestamente infondati.

  • art. 611 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato poiché le conclusioni difensive depositate in data 13/01/2026 sono state considerate tardive rispetto ai termini previsti, con conseguente considerazione dell'inammissibilità di tali conclusioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e alla somma da versare in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e pericolosità colposa del ricorrente.

  • artt. 133 e 20-bis cod. pen.

    Richiamati come norme rilevanti in tema di misure alternative e di conversione della pena; la Corte ha rilevato che il giudice può rifiutare misure sostitutive se emerge, da una motivazione specifica e concreta, una prognosi negativa sulla finalità rieducativa.

  • art. 53 l. 24/11/1981 n. 689

    Norma collegata alle sanzioni pecuniarie e alla conversione delle pene; invocata nel quadro del giudizio sulla possibilità di conversione delle pene detentive.

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale che i motivi di diritto siano conformi ai parametri dell'art. 606 c.p.p.; questioni non dedotte in appello rischiano l'inammissibilità.
  • La modificazione legislativa della procedibilità non elimina automaticamente la perseguibilità d'ufficio per tutti i danni: il danneggiamento di beni dell'Amministrazione Penitenziaria o di elementi strutturali può rimanere procedibile d'ufficio se rientra nella fattispecie prevista dall'art. 635 c.p.
  • Il giudice di merito può rifiutare la conversione di una pena detentiva in sanzioni sostitutive basandosi sui precedenti penali del condannato, purché tali precedenti siano valutati con motivazione specifica, puntuale e concreta e inseriti in una valutazione complessiva della personalità e della pericolosità (no a giudizi meramente automatici).
  • Le conclusioni difensive depositate fuori termine possono essere escluse; è necessario rispettare i termini procedurali (art. 611 c.p.p.).
  • La Cassazione, di fronte a ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai limiti di legge, può dichiararli inammissibili e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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