Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della responsabilità per guida in stato di ebbrezza (fatto del 28.7.2020) con tasso alcolemico accertato rispettivamente 2,53 g/l e 2,64 g/l. Il ricorso contestava: 1) l'affidabilità dell'etilometro impiegato (Drager 7110MKIII), per la presenza nel libretto metrologico di una verifica del 24.10.2019 priva dell'indicazione dell'ente che l'ha effettuata; 2) la valutazione dei sintomi di ubriachezza descritti dal testimone/agente Di Tecco; 3) la correttezza e la durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 186-bis c. 3 c.d.s.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di appello ha ritenuto inattendibile la censura sull'etilometro: l'assenza dell'indicazione dell'ente nella verifica del 24.10.2019 è stata considerata un rilievo formale non idoneo a incidere sull'affidabilità funzionale dello strumento, valorizzando la sottoscrizione dell'addetto e il sistema dei controlli. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti di malfunzionamento. In presenza di accertamenti etilometrici ritenuti attendibili, i sintomi esteriori di ebbrezza hanno rilievo solo accessorio. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 186-bis c.d.s. (lett. c) e comma 3), stabilendo che l'aumento previsto riguarda anche le sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente e che il calcolo della durata della sospensione è stato effettuato correttamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186-bis Codice della Strada
La Corte ha applicato l'art. 186-bis nei confronti di chi esercita attività di trasporto di cose (lett. c) e ha ritenuto che l'aumento sanzionatorio previsto dal comma 3, richiamando le "sanzioni" in senso ampio, comprenda anche le sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formulazione e sintesi dei motivi di ricorso: norma procedurale che disciplina il contenuto e la strutturazione dei motivi in cassazione
Norme tecniche e amministrative sull'omologazione e revisione degli etilometri
La decisione ricorda il principio che è onere dell'accusa dimostrare l'omologazione, la regolare revisione e il corretto funzionamento dello strumento. Tuttavia, un vizio formale nel libretto metrologico (mancata indicazione dell'ente verificatore) non inficia l'affidabilità dello strumento se non sussistono elementi concreti di malfunzionamento e se vi sono sottoscrizione dell'addetto e sistema di controlli
Massime di principio
- Un'omissione formale nel libretto metrologico dell'etilometro (ad es. mancanza dell'indicazione dell'ente che ha effettuato la verifica) non comporta automaticamente l'inaffidabilità delle misurazioni: la rilevanza dipende dall'esistenza di elementi concreti che dimostrino malfunzionamento.
- L'onere di provare l'omologazione, la revisione e il regolare funzionamento dello strumento grava sull'accusa; tuttavia la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per controbattere la presunzione di attendibilità della prova strumentale.
- Se l'accertamento etilometrico è ritenuto attendibile, la prova testimoniale relativa a sintomi esteriori di ebbrezza ha rilievo secondario e non è in genere decisiva per sovvertire il risultato strumentale.
- L'aumento sanzionatorio previsto dall'art. 186-bis c. 3 c.d.s. si interpreta estensivamente come riferito anche alle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo (es. attività di trasporto).
- In sede di impugnazione occorre chiarire come l'errore denunciato abbia incidenza sull'esito del giudizio: censure meramente assertive e non supportate da fatti o prove concrete vengono normalmente rigettate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15145/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15149/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2026 del 28/04/2026
- Sentenza penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15154/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →