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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17273/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia contestando, in termini diversi: per i Barbalinardo, l'insufficienza e l'illogicità della motivazione a fondamento delle condanne per i capi 3), 6) (Davide) e 7) (Donato), con censure sulla valenza probatoria di traffico telefonico, riprese video, compatibilità di presenza nei luoghi dei reati, sull'uso di soprannomi e intestazioni di veicoli e sulla mancata riqualificazione delle condotte in furto aggravato invece che in ricettazione/riciclaggio; contestazioni anche in ordine alla valutazione della recidiva e alla misura della pena e alle statuizioni civili/provvisionale. Per Scippa, censura della valutazione delle sue dichiarazioni confessorie (art. 192 c.p.p.), ritenute dal ricorrente erroneamente non corroborate e mal valutate quanto a immediatezza del possesso, oltre a deduzioni di vizio di qualificazione giuridica delle condotte (ricettazione). Tutti i ricorrenti hanno impugnato la sentenza per cassazione sostenendo violazioni di legge e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero in massima parte generici, reiterativi e volti a rimettere in discussione il merito e le valutazioni di fatto della Corte d'appello, il che non è consentito in sede di legittimità; inoltre alcuni motivi non erano stati adeguatamente articolati in sede di appello. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza sul tema della ricettazione/riciclaggio e sul limite del sindacato in Cassazione delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito. In conseguenza i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si precisa che la Corte d'appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado (per Scippa ha dichiarato non doversi procedere per i capi 1) e 4) e ha rideterminato la pena per i capi 2) e 3)) e aveva confermato le condanne nei confronti dei Barbalinardo; la Cassazione, ritenendo inammissibili i ricorsi, ha di fatto lasciato impregiudicata la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti della motivazione dei motivi di ricorso per cassazione; indica che la Corte sintetizza i motivi nei limiti strettamente necessari per la pronuncia.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti avessero dedotto motivi essenzialmente in fatto o generici, non consentiti ai sensi di tali lettere.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo usato nella ricostruzione delle doglianze (procedura di cassazione); la Corte ha ritenuto che la riduzione dell'identità del fatto invocata fosse insufficiente a fondare il ricorso di legittimità.

  • art. 4 Protocollo n. 7 Convenzione EDU

    Invocato dai ricorrenti in rapporto alla possibile violazione del principio del doppio grado o all'identità del fatto; la Corte non ha ritenuto che sussistesse una questione di ne bis in idem o violazione collegata che potesse fondare il ricorso.

  • artt. 533 e 530 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure riguardanti la motivazione e l'apprezzamento della prova; la Corte ha ritenuto che le critiche fossero ricostruzioni alternative del giudizio di merito e non vizi di diritto perseguibili in cassazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni confessorie; il ricorrente Scippa lamentava falsa applicazione della norma, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in termini non consentiti e reiterativo, non fondando un vizio di diritto adeguatamente dedotto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la pronuncia di condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti alla somma indicata.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere di diritto, specifici e non meri rilanci di censure di fatto: non sono ammessi motivi generici o che propongano una lettura alternativa del merito.
  • Le valutazioni probatorie del giudice di merito (appello) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se sono logiche, coerenti e adeguatamente motivate; la Cassazione interviene solo per travisamento della prova o errori di diritto.
  • Le dichiarazioni confessorie (art. 192 c.p.p.) possono essere valutate dal giudice insieme al complesso probatorio; una censura sulla loro valutazione richiede argomentazione giuridica precisa per essere ammessa in Cassazione.
  • Dati tecnici come traffico telefonico e riprese video possono concorrere a fondare una condanna se inseriti in un quadro probatorio complessivo e commentati dal giudice di merito; contestarne la valenza senza indicare un vizio di diritto concreto è inammissibile.
  • Le doglianze relative alla quantificazione della pena o alla recidiva sono inammissibili in Cassazione se non erano articolate in sede di appello o se presentate in termini generici.
  • La presentazione di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).

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