Sentenza del 21/02/2019 n. 933 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avviso di accertamento in via sintetica - Omessa presentazione della dichiarazione - Termine decadenziale più lungo - Esonero dalla presentazione della dichiarazione - Irrilevanza - Non sufficienza degli elementi offerti dal contribuente al fine della prova - Importanza dell'entità dei redditi esenti e della durata del loro possesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha determinato sinteticamente il reddito complessivo netto sulla base di indici di capacità contributiva, principalmente collegati ai consumi e ad altre circostanze indicative di una maggiore capacità economica. La contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, di essere esonerata dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e ha prodotto elementi diretti a dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La controversia ha riguardato sia il termine decadenziale applicabile all'accertamento sia l'idoneità della prova contraria offerta.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata. Ai fini del termine decadenziale, l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione è stato considerato irrilevante: ciò che rileva è l'omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicazione del termine più lungo previsto per tale ipotesi. Quanto alla prova contraria, non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta; il contribuente deve dimostrarne anche l'entità e la durata del possesso, così da rendere plausibile che proprio tali redditi abbiano finanziato le spese poste a base dell'accertamento sintetico.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e seguenti, e comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito complessivo netto sulla base di elementi e circostanze indicative della capacità contributiva, inclusi consumi e altre manifestazioni di ricchezza. Il contribuente può fornire prova contraria dell'origine delle somme utilizzate.
Art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede un termine decadenziale più lungo in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Tale disciplina si applica anche quando il contribuente era astrattamente esonerato dall'obbligo dichiarativo, se la dichiarazione non è stata presentata.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 29750 del 19 novembre 2018
Ha ribadito che l'accertamento sintetico può fondarsi non soltanto sugli indici tipizzati, ma anche su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 21885 del 7 settembre 2018
La prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
La prova contraria deve essere concreta e completa: occorre documentare non solo l'esistenza della fonte reddituale, ma anche l'ammontare delle somme e la loro disponibilità nel periodo in cui sono state sostenute le spese contestate.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la dimostrazione di una spesa non è neutralizzata dalla mera allegazione dell'esistenza di redditi esenti o già tassati: devono essere provati importo, disponibilità e durata del possesso.
- È opportuno conservare documentazione bancaria, contratti, attestazioni fiscali e ogni altro elemento che colleghi temporalmente le somme disponibili alle spese contestate.
- L'esonero dalla dichiarazione dei redditi non comporta automaticamente l'applicazione del termine ordinario di accertamento: se la dichiarazione non è stata presentata, può operare il termine più lungo previsto per l'omessa dichiarazione.
- Gli indici di capacità contributiva possono essere integrati da ulteriori circostanze concrete, purché idonee a evidenziare una capacità economica incompatibile con il reddito dichiarato o conosciuto dal Fisco.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia la correttezza degli elementi utilizzati per ricostruire il reddito sia il nesso tra tali elementi e la propria effettiva capacità contributiva, offrendo una prova documentale analitica dell'origine delle somme.
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