Sentenza del 30/04/2015 n. 8770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo sostenendo che il precedente giudizio definito da Cass. sez. trib. n. 2604/2004 avesse un petitum diverso e non potesse quindi produrre un giudicato esterno vincolante sulla richiesta di volturazione delle unità immobiliari. Hanno denunciato il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando l'identità tra l'oggetto del precedente giudizio e quello esaminato nel nuovo processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Ha chiarito che il giudicato esterno costituisce la regola giuridica del caso concreto e che la sua eventuale violazione integra un error in iudicando, cioè una violazione dell'art. 2909 c.c., non un vizio di motivazione. Pertanto, la contestazione avrebbe dovuto essere formulata come errore nell'applicazione del giudicato e non come insufficiente o contraddittoria motivazione. Il ricorso è stato respinto e i contribuenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare all'Agenzia del Territorio le spese processuali, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato esterno vincola il giudice nei successivi processi quando la precedente decisione riguarda il medesimo oggetto e rapporto giuridico. La regola contenuta nella decisione precedente deve essere applicata come norma del caso concreto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il vizio motivazionale riguarda l'omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto controverso e decisivo; non è lo strumento corretto per denunciare la mancata o errata applicazione di un giudicato esterno.
Massime di principio
- Quando si contesta che il giudice abbia applicato un precedente giudicato esterno a una controversia diversa, occorre dedurre la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e non un semplice vizio di motivazione.
- Per stabilire se esiste giudicato esterno, bisogna confrontare parti, petitum e causa petendi dei due giudizi; una diversa qualificazione formale della domanda non è necessariamente sufficiente a escludere l'efficacia vincolante della precedente decisione.
- Il giudicato esterno opera come regola giuridica vincolante nel processo successivo: il giudice non può riesaminare una questione già definitivamente decisa tra le stesse parti, nei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato.
- La scelta del corretto motivo di ricorso per cassazione è decisiva: qualificare come vizio motivazionale una censura che riguarda invece l'interpretazione o l'applicazione di una norma può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali, anche quando il ricorso viene definito per inammissibilità.
Testo integrale
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