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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27235/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto che l'ASL Napoli 1 Centro fosse condannata a rimborsare le somme versate all'ENPAB a titolo di contributo integrativo per prestazioni rese nel periodo marzo 1996 - dicembre 2005. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che l'onere del contributo ricadesse sulla professionista non sull'ASL. In cassazione la ricorrente deduce tre motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. perché una sentenza del Tribunale di Napoli (riguardante periodo successivo, 2006-2009) avrebbe formato giudicato e dovuto valere nel presente contenzioso; (2) e (3) violazione e falsa applicazione di varie norme (legge n.335/1995, artt. 6-8 d.lgs. n.103/1996, art.4 Regolamento ENPAB, art.6 comma 6 l. n.724/1994, art.1 commi 39-40 l. n.243/2004) deducendo che l'onere del contributo dovesse gravare sull'ASL/ente committente e non sul professionista.

La decisione

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso (la ricorrente non ha riprodotto integralmente il testo della sentenza invocata) e, in ogni caso, perché il principio evincibile dalla giurisprudenza è che un accertamento relativo a qualità soggettive vale, in via di giudicato, solo per i periodi successivi e non per quelli cronologicamente anteriori. Sono invece accolti il secondo e il terzo motivo: la Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'obbligo di versare il contributo integrativo previsto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n.103/1996 grava su coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti (cioè il committente/ente che utilizza la prestazione), anche quando la prestazione sia resa tramite forme societarie o associative; la norma di cui all'art. 1, comma 39, l. n.243/2004 è limitata alle società professionali mediche e odontoiatriche e non può essere estesa oltre il suo ambito. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Principio del valore del giudicato esterno: la Corte ricorda che il ricorrente in cassazione deve riprodurre integralmente il testo della sentenza esterna invocata; inoltre l'accertamento di una qualità soggettiva rilevante per obbligazioni contributive produce giudicato solo rispetto ai periodi successivi e non rispetto ai periodi cronologicamente anteriori.

  • d.lgs. n. 103/1996, art. 8, comma 3

    La Corte interpreta l'art. 8, comma 3, nel senso che il contributo integrativo ENPAB deve essere versato da coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti (committenti/enti che utilizzano le prestazioni), anche se l'attività è resa in forma societaria o associata; il vincolo societario incide solo sulle modalità di calcolo, non sull'obbligo contributivo.

  • legge n. 243/2004, art. 1, commi 39-40

    La norma che pone a carico delle «società professionali mediche ed odontoiatriche» i contributi sulle prestazioni rese in regime di accreditamento è di carattere eccezionale e limitato al suo specifico ambito; non può essere estesa ad altre categorie professionali o a diverse forme societarie che non rientrano esplicitamente nel testo normativo.

  • legge n. 335/1995

    Riferita nella contestazione della ricorrente ma non determinante per la decisione; utilizzata nell'insieme delle norme richiamate relative al sistema previdenziale e contributivo.

  • legge n. 724/1994, art. 6, comma 6

    Richiamata dalla ricorrente come possibile fonte per attribuire l'onere contributivo al soggetto committente; la Corte però non ha ritenuto che sovverta il principio consolidato relativo all'obbligo previsto dal d.lgs. n.103/1996.

  • Regolamento ENPAB, art. 4

    Richiamato in relazione alla disciplina interna dell'ente previdenziale; la Corte non ha fatto di tale norma il punto decisivo ma l'ha considerata nel contesto dell'interpretazione sistematica delle norme sul contributo integrativo.

Massime di principio

  • L'obbligo di versare il contributo integrativo ENPAB previsto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n.103/1996 grava sugli enti o soggetti che si avvalgono delle prestazioni dei professionisti iscritti (committenti/ASL), anche quando le prestazioni siano rese tramite società o associazioni; la forma societaria incide solo sul calcolo, non sulla titolarità dell'obbligo.
  • Le norme eccezionali che attribuiscono l'onere contributivo alle società di professionisti (es. art.1, c.39 l. n.243/2004) devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a categorie o periodi non espressamente contemplati.
  • Un'accertamento giurisdizionale relativo alla qualità soggettiva di un obbligato ha efficacia di giudicato solo rispetto ai periodi successivi a quello accertato, non rispetto ai periodi cronologicamente anteriori.
  • In cassazione il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza del gravame: se si invoca il valore di una sentenza esterna (giudicato), occorre riprodurne integralmente il testo nel ricorso, pena l'inammissibilità della censura.
  • In contenziosi contributivi, quando si contesta chi sia il soggetto tenuto al versamento, è essenziale valutare sia il tenore letterale delle norme specifiche sull'ente previdenziale, sia i principi di interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che spostano oneri verso il committente.

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