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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20994/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Serena Cimino per difetto di querela. L'imputazione riguardava la distruzione/deterioramento di cose (artt. 61 n.1, 81 cpv., 635 comma 2 n.3 in relazione all'art. 625 n.7 c.p.): Cimino avrebbe danneggiato un bastone di legno, lanciando i pezzi contro un mezzo blindato e dato fuoco a una coperta di lana di proprietà dell'Amministrazione Penitenziaria nella cella. Il Procuratore generale eccepiva che il fatto era procedibile d'ufficio perché le cose offese erano "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità" ai sensi del combinato disposto degli artt. 635 e 625 c.p., e che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile la punibilità a querela riferendosi invece all'ipotesi delle cose "esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito l'interpretazione delle norme combinate (art. 635 e art. 625 c.p.), affermando che la punibilità a querela opera solo quando il fatto è commesso su cose "esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede", mentre nelle altre ipotesi previste dall'art. 625 n.7 (fra cui le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità) il reato è procedibile d'ufficio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'Appello di L'Aquila per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    "Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose…. n.1) altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625"; ultimo comma: "Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa."

    La Corte ha interpretato che l'art. 635 rimanda all'art. 625 n.7 ma introduce la querela solo per la specifica sottiparte delle cose "esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede"; nelle altre ipotesi richiamate da art. 625 n.7 (es. cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità) la procedibilità resta d'ufficio.

  • art. 625 cod. pen.

    "cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"

    La norma elenca le diverse categorie di cose tutelate. La Corte ha sottolineato la distinzione tra le categorie e la conseguenza che solo alcune di esse (quelle esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede) comportano punibilità a querela ai sensi dell'art. 635.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale: la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza non rientra nel modello dell'art. 469 e resta appellabile nei limiti di legge; ciò influenza la possibilità di impugnazione e rinvio in caso di annullamento.

  • art. 569, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al ricorso immediato del Pubblico Ministero: se il titolo del motivo denuncia vizio di motivazione la fattispecie sarebbe convertita in appello, ma qui il ricorrente ha svolto una doglianza di violazione di legge, rendendo pertanto ammissibile il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il danneggiamento riguarda cose "destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità" (es. beni di Amministrazione Penitenziaria) il reato è procedibile d'ufficio: non è necessaria la querela della persona offesa.
  • La punibilità a querela prevista dall'art. 635 riguarda esclusivamente i casi in cui la cosa offesa è "esposta per necessità o per consuetudine alla pubblica fede"; non estendere quella conclusione ad altre ipotesi contemplate dall'art. 625 n.7.
  • In presenza di un proscioglimento pronunciato in pubblica udienza, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione se denuncia violazione di legge (e non solo vizio di motivazione); la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio al giudice competente per il giudizio di merito.
  • Nel formare l'imputazione è importante qualificare correttamente la natura della cosa offesa (pubblico servizio/utilità vs. esposta per pubblica fede), perché da ciò dipende la procedibilità (ufficio vs. querela).
  • Se il pubblico ministero chiede annullamento senza rinvio ma la Corte ritiene necessaria la rinnovazione del giudizio di merito, può invece annullare con rinvio al giudice d'appello competente.

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