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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27294 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Cooperativa ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003 e 2004, sostenendo che il fabbricato sociale, destinato alla trasformazione del latte prodotto dai soci, fosse rurale e quindi esente dall'imposta, nonostante fosse accatastato in categoria D/1 o D/7. Ha inoltre contestato la rilevanza della categoria catastale, la motivazione degli avvisi e la disciplina delle sanzioni. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, che la successiva variazione catastale richiesta nel 2011, con attribuzione della categoria D/10, avrebbe dovuto produrre effetti anche per gli anni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la variazione catastale richiesta nel 2011 poteva produrre effetti, ai fini della ruralità, solo dal 2006 e non per le annualità 2003 e 2004. Per gli immobili accatastati in categorie diverse da A/6 o D/10, il contribuente che intenda ottenere l'esenzione ICI deve impugnare specificamente il classamento catastale; il giudice tributario non può accertare incidentalmente la ruralità in contrasto con la categoria attribuita. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché consentiva di comprendere gli elementi essenziali della pretesa fiscale e di contestarne l'an e il quantum. La Cooperativa è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 7.500 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994

    Requisiti dei fabbricati rurali

    I requisiti oggettivi e soggettivi di ruralità rilevano ai fini dell'esenzione, ma, per gli immobili già iscritti in catasto, il loro riconoscimento deve risultare dal corretto classamento catastale.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14 del 2009

    Il fabbricato rurale catastalmente riconosciuto è escluso dall'imponibilità ICI

    La ruralità catastalmente riconosciuta, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, comporta l'esclusione dall'ICI.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito nella L. n. 106 del 2011

    La procedura di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità produce effetti retroattivi nei limiti temporali previsti dalla normativa successiva.

  • D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito nella L. n. 124 del 2013

    La variazione catastale richiesta nel 2011 può riconoscere la ruralità per il quinquennio antecedente alla domanda; nel caso concreto, non prima dell'anno 2006.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, comma 1, lett. a), 5 e 11

    La disciplina ICI collega l'imponibilità alla nozione catastale di fabbricato e determina la base imponibile, per gli immobili censiti, sulla rendita catastale. L'avviso deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 29 e 39

    Le norme richiamate riguardano l'attività agricola e i relativi redditi, ma non consentono, da sole, di superare un classamento catastale non rurale ai fini dell'esenzione ICI.

  • Codice civile, art. 2135

    La nozione civilistica di attività agricola non è sufficiente, in assenza del corretto riconoscimento catastale, a escludere dall'ICI un fabbricato censito in una categoria diversa da A/6 o D/10.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 2009

    Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10

    Il contribuente deve impugnare il classamento se pretende l'esenzione per ruralità; il giudice tributario non può disapplicare incidentalmente la categoria catastale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, l'impugnante soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI o il riconoscimento della ruralità di un immobile censito in catasto, non basta dimostrare che il fabbricato sia concretamente strumentale all'attività agricola: occorre normalmente ottenere e far valere il corretto classamento catastale, in particolare D/10 per gli immobili strumentali o A/6 per le abitazioni rurali.
  • Se l'immobile è accatastato in una categoria ordinaria o industriale, il contribuente deve impugnare tempestivamente il classamento catastale davanti all'autorità competente; il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente la ruralità ignorando la categoria catastale vigente.
  • Una variazione catastale successiva non produce automaticamente effetti per tutte le annualità pregresse: la retroattività opera solo entro i limiti temporali stabiliti dalla legge applicabile.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando permette al contribuente di individuare il soggetto passivo, l'immobile, il periodo d'imposta, la base imponibile e le ragioni della pretesa, così da poter contestare efficacemente sia l'esistenza sia l'entità del tributo.
  • Nel giudizio di cassazione occorre contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti; non è sufficiente rivolgere censure generiche direttamente contro l'avviso di accertamento.

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