Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8431 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO Redazione inventario - Allegazione delle distinte - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori componenti positivi di reddito, recuperato costi ritenuti indeducibili e applicato sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute sui ricavi non contabilizzati, considerati utili distribuiti ai soci. La società e la socia contestavano, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, la ricostruzione dei ricavi, il recupero di costi e la contestazione relativa alla mancata disponibilità delle distinte inventariali. In particolare, sostenevano che l'inventario fosse sufficiente e che le distinte non dovessero essere conservate a disposizione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società e di B.A. sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973, quando l'inventario non indica analiticamente gli elementi costitutivi dei gruppi omogenei di beni e la loro ubicazione, le distinte utilizzate per redigerlo devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio. La mancata disponibilità delle distinte costituisce quindi un'irregolarità contabile, senza che sia necessario verificare preventivamente dove si trovino materialmente le rimanenze. Sono state inoltre dichiarate inammissibili o infondate le censure riguardanti la valutazione delle presunzioni, la ricostruzione dei ricavi, i costi non deducibili e le note di credito, poiché dirette principalmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.260 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973

    L'inventario deve specificare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; se dall'inventario non risultano gli elementi costitutivi dei gruppi e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio le distinte utilizzate per la compilazione.

    L'obbligo di conservare e mettere a disposizione le distinte inventariali dipende dal contenuto documentale dell'inventario, non da circostanze di fatto come il mancato rinvenimento delle rimanenze nei locali verificati. Se l'inventario non consente di individuare analiticamente i beni e la loro ubicazione, le distinte devono essere disponibili per l'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973

    La norma costituisce il fondamento dell'accertamento analitico-induttivo quando le irregolarità contabili consentono all'Amministrazione di ricostruire maggiori ricavi o componenti positivi di reddito.

  • Articoli 2697 e 2729 del codice civile

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi appartiene al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo in presenza di una motivazione gravemente illogica o contraddittoria.

  • Articolo 109 del d.P.R. n. 917 del 1986

    La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, certezza, competenza e inerenza; la verifica concreta della documentazione e dell'inerenza rientra nella valutazione di merito.

  • Articolo 7 della legge n. 212 del 2000

    La censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento deve essere specificamente formulata; il semplice richiamo alla produzione incompleta del processo verbale di constatazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'inventario contabile deve consentire di ricostruire con sufficiente analiticità quali beni compongono ciascuna categoria omogenea e dove sono ubicati. Se tali informazioni non risultano dall'inventario, le distinte di dettaglio devono essere conservate e messe a disposizione dell'Ufficio.
  • L'obbligo di esibire le distinte inventariali non nasce solo quando i verificatori non trovano fisicamente le rimanenze o non ne individuano la sede: è sufficiente che l'inventario, esaminato documentalmente, non contenga gli elementi richiesti dalla legge.
  • Irregolarità contabili relative all'inventario possono legittimare un accertamento analitico-induttivo, purché l'Amministrazione motivi la ricostruzione e utilizzi elementi presuntivi adeguati.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove, dei ricavi o dei costi: le contestazioni devono riguardare una concreta violazione di legge o una motivazione radicalmente illogica e non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per tutelarsi in una situazione analoga, è opportuno predisporre inventari dettagliati, conservare le distinte sottostanti con l'indicazione dell'ubicazione dei beni e assicurare la tracciabilità documentale di costi, note di credito, rimanenze e operazioni pubblicitarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.