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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/203

Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione del 28 novembre 2019 relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa la disciplina dell’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, fissando regole comuni su classificazione dei veicoli, obblighi degli utenti del S.E.T., requisiti dei componenti di interoperabilità e criteri per gli organismi notificati. L’obiettivo è garantire un funzionamento coerente e affidabile del servizio europeo di telepedaggio, la compatibilità tecnica tra operatori e la tutela dei dati personali. Il testo contiene anche obblighi di pubblicazione, regole sulla gestione dei nuovi regimi tariffari e requisiti di sicurezza, affidabilità e imparzialità.

Regole delegate su classificazione dei veicoli, obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio (SET), requisiti dei componenti di interoperabilità e criteri minimi per gli organismi notificati.

Ambito di applicazione

Si applica al servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) e ai soggetti che operano nei relativi settori di telepedaggio: esattori di pedaggi, fornitori del S.E.T., utenti del S.E.T., componenti di interoperabilità e organismi notificati incaricati della valutazione della conformità. Le prescrizioni riguardano la classificazione dei veicoli ai fini tariffari, gli obblighi operativi degli utenti, le caratteristiche tecniche e di sicurezza dell’infrastruttura e dell’apparecchiatura di bordo, nonché i requisiti minimi per la notifica degli organismi di valutazione. È applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nel contesto dello Spazio economico europeo; si applica dal 19 ottobre 2021.

Regolamento delegato (UE) 2020/203 sulla classificazione dei veicoli e sull’interoperabilità del SET

Il regolamento delegato completa la direttiva (UE) 2019/520 sul servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), fissando regole tecniche e procedurali comuni per rendere interoperabili i sistemi di riscossione dei pedaggi stradali nell’Unione. I considerando sottolineano l’esigenza di dati corretti, della responsabilità dell’utente per l’apparecchiatura di bordo, della compatibilità con la normativa UE sulla protezione dei dati e di criteri uniformi per gli organismi notificati.

Ambito di applicazione

Il testo si applica alla classificazione dei veicoli ai fini tariffari, agli obblighi degli utenti del S.E.T., ai componenti di interoperabilità dell’infrastruttura e dell’apparecchiatura di bordo e ai criteri minimi di ammissibilità degli organismi notificati. La disciplina riguarda gli esattori di pedaggi, i fornitori del S.E.T., gli utenti e gli organismi che svolgono valutazioni di conformità nel contesto del telepedaggio stradale.

Classificazione dei veicoli

L’articolo 2 stabilisce che i parametri di classificazione dei veicoli devono essere conformi all’allegato I. Gli esattori possono utilizzare parametri misurabili dall’apparecchiatura di terra oppure parametri risultanti dai documenti di immatricolazione dei veicoli, disciplinati dalla norma EN ISO 14906:2018. Se un esattore intende introdurre nuovi parametri di classificazione, lo Stato membro interessato deve darne notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e ai fornitori del S.E.T. operativi nello stesso settore almeno sei mesi prima dell’introduzione.

L’allegato I impone inoltre agli esattori di pubblicare la corrispondenza tra parametri di classificazione e classi tariffarie per ciascun regime tariffario applicato nel settore S.E.T. di loro responsabilità almeno tre mesi prima dell’entrata in uso del regime. La pubblicazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche alla corrispondenza tra classi tariffarie e struttura delle tariffe. Quando un nuovo regime tariffario si fonda su parametri già in uso in almeno un settore del S.E.T., i fornitori del S.E.T. devono applicarlo dalla data di entrata in vigore; se introduce nuovi parametri, si applica nuovamente la procedura di notifica preventiva di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Obblighi degli utenti del S.E.T.

L’articolo 3 attribuisce agli utenti del S.E.T. tre obblighi centrali: garantire la correttezza di tutti i dati relativi a utenti e veicoli trasmessi ai fornitori, adottare tutte le misure possibili per mantenere operativa l’apparecchiatura di bordo durante la circolazione in un settore che la richiede e usare l’apparecchiatura secondo le istruzioni del fornitore. Il riferimento ai parametri variabili di classificazione evidenzia che l’utente ha un ruolo attivo nella correttezza della tariffazione e nella funzionalità del sistema.

Requisiti dei componenti di interoperabilità

L’articolo 4 rinvia all’allegato II, che impone requisiti di affidabilità e disponibilità del S.E.T. La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili devono essere organizzate in modo da garantirne il funzionamento nelle condizioni previste; il sistema deve inoltre essere progettato per continuare a funzionare, anche in modalità degradata, in caso di guasto, con il minor disagio possibile per gli utenti.

Sul piano della compatibilità tecnica, le apparecchiature di fornitori ed esattori che si interfacciano devono essere compatibili e conformi alle disposizioni dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204. In materia di sicurezza e privacy, il S.E.T. deve offrire funzioni di protezione dei dati memorizzati, gestiti e trasmessi, garantendo misure idonee contro perdita di disponibilità, riservatezza, integrità, autenticazione, non disconoscibilità e accessi non autorizzati. È espressamente richiesto il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2002/58/CE.

L’allegato II contiene anche prescrizioni specifiche sull’infrastruttura: accuratezza dei dati del rapporto di pedaggio, identificazione del fornitore del S.E.T. responsabile, integrazione sicura dell’apparecchiatura di bordo e rispetto delle prescrizioni sul campo di visibilità anteriore dei veicoli. Gli esattori devono inoltre informare i conducenti, tramite segnaletica o altri mezzi lasciati alla discrezione degli Stati membri, dell’obbligo di pagare pedaggi o oneri e delle strade che rientrano in un settore S.E.T.

Quanto alla gestione operativa, esattori e fornitori devono predisporre piani di emergenza per evitare gravi perturbazioni del traffico in caso di indisponibilità del sistema. Per la valutazione delle prestazioni delle apparecchiature di bordo basate su tecnologie di posizionamento satellitare, possono applicarsi le specifiche di prova di conformità eCall dei sistemi Galileo/EGNOS.

Organismi notificati

L’allegato III disciplina i criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati che valutano la conformità delle specifiche e dell’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità. L’organismo deve essere accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, essere istituito secondo il diritto nazionale e avere personalità giuridica.

Il regolamento richiede una piena indipendenza dall’organizzazione o dal prodotto valutato, con specifiche incompatibilità per l’organismo, i dirigenti e il personale addetto alle valutazioni rispetto a progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti valutati. Devono essere assicurate integrità professionale, competenza tecnica, assenza di pressioni o incentivi economici, adeguate risorse umane e procedurali, accesso agli strumenti necessari e capacità di redigere certificati, documenti e relazioni.

È inoltre prescritta un’assicurazione per la responsabilità civile, salvo copertura diretta da parte dello Stato secondo il diritto nazionale o responsabilità diretta dello Stato membro. Gli organismi devono rispettare il segreto professionale e proteggere i diritti di proprietà, oltre a partecipare alle attività di normazione pertinenti e al gruppo di coordinamento degli organismi notificati, applicandone come guida generale decisioni e documenti amministrativi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 ottobre 2021. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito materiale del regolamento

L’articolo 1 individua quattro aree: classificazione dei veicoli, obblighi degli utenti del S.E.T., componenti di interoperabilità e criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati.

Classificazione dei veicoli e nuovi parametri

L’articolo 2 rinvia all’allegato I per i parametri di classificazione dei veicoli utilizzati per determinare i pedaggi. Se un esattore intende introdurre nuovi parametri di classificazione, lo Stato membro di registrazione deve informare Commissione, altri Stati membri e fornitori del S.E.T. operativi nello stesso settore S.E.T. almeno sei mesi prima dell’introduzione.

Obblighi degli utenti del S.E.T.

L’articolo 3 impone agli utenti di garantire la correttezza dei dati relativi a utenti e veicoli trasmessi ai fornitori del S.E.T., di adottare tutte le misure possibili per mantenere operativa l’apparecchiatura di bordo quando il veicolo circola in un settore S.E.T. che la richiede e di usare l’apparecchiatura secondo le istruzioni del fornitore, anche per la dichiarazione dei parametri variabili di classificazione.

Requisiti dei componenti di interoperabilità

L’articolo 4 rinvia all’allegato II, che disciplina affidabilità, disponibilità, compatibilità tecnica, sicurezza, privacy e protezione dei dati personali, oltre a prescrizioni sull’infrastruttura, sull’integrazione dell’apparecchiatura di bordo, sull’informazione ai conducenti e sui piani di emergenza.

Criteri minimi per gli organismi notificati

L’articolo 5 rinvia all’allegato III, che stabilisce i requisiti di accreditamento, indipendenza, imparzialità, competenza tecnica, risorse, assicurazione di responsabilità civile, segreto professionale e partecipazione alla normazione per gli organismi notificati ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 19 ottobre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportitelepedaggiointeroperabilitàprotezione dei datiaccreditamento e valutazione della conformità

Testo integrale

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