Cassazione Penale, Sentenza n. 10455/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per il delitto di cui all'art. 589-bis c.p. (decesso per investimento). Le doglianze principali sono: omissione di considerazione dell'omissione di soccorso da parte dell'imputato; mancata valutazione delle dichiarazioni auto-accusatorie dell'imputato (velocità dichiarata 60/70 km/h); illegittima elisione del consulente tecnico del PM (ricostruzione con software Virtual Crash 4.0 che stimava visibilità del corpo a 36 metri e velocità del furgone pari a circa 70 km/h, oltre al trascinamento del corpo per quasi 15 metri); errata e soggettiva valutazione delle immagini della scena da parte del giudice (uso di una percezione personale invece che confronto tecnico), e insufficiente considerazione della presenza del ciclomotore a terra nel margine della carreggiata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso della parte civile e lo ha accolto. Sul punto preliminare ha confermato che la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata "perché il fatto non costituisce reato" (richiamando consolidata giurisprudenza e le Sezioni Unite). Sul merito ha rilevato vizi di legittimità: i giudici di merito hanno illegittimamente sostituito il giudizio tecnico degli esperti con valutazioni soggettive (impiego di "scienza privata"), e hanno dato una valutazione illogica circa la velocità del mezzo nonostante dichiarazioni autoconsistenti e la perizia del PM. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è demandata anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 652 c.p.p.
Discussione sulla limitazione dell'efficacia del giudicato in caso di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"; la Corte afferma che tale limitazione non impedisce alla parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento.
art. 576 c.p.p.
Riconosce il diritto generale della parte civile all'impugnazione nel processo penale; la Corte lo richiama per sostenere la legittimazione della parte civile ad impugnare l'assoluzione.
art. 589-bis c.p.
Norma sostanziale riferita al fatto dedotto (decesso per investimento): la pronuncia di annullamento riguarda la valutazione della responsabilità penale collegata a detta fattispecie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (su legittimazione della parte civile)
Sez. 4, n. 30616 del 07/05/2024; Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018; Sezioni Unite: Guerra n. 40049 del 29/05/2008; Papaleo n. 28911 del 28/03/2019; Calpitano n. 36208 del 28/03/2024
Costante indirizzo che riconosce alla parte civile la legittimazione ad impugnare le sentenze di proscioglimento, anche quando pronunciate "perché il fatto non costituisce reato", per non obbligare il danneggiato a riavviare da zero l'accertamento in sede civile.
Giurisprudenza su divieto di uso della "scienza privata" del giudice
Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021; Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017
Principio secondo cui il giudice non può sostituire valutazioni tecniche specialistiche con valutazioni personali non supportate da perizia o contraddittorio: l'uso di scienza privata viola il principio del contraddittorio e la correttezza dell'iter probatorio.
Massime di principio
- La parte civile ha interesse a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di assoluzione espressa "perché il fatto non costituisce reato"; la mancata impugnazione da parte della pubblica accusa non preclude tale interesse.
- Quando la prova richiede specifiche competenze tecniche, il giudice non può sostituire il giudizio degli esperti con valutazioni soggettive: per confutare una perizia occorre affidarsi a controperizia o a valutazioni tecniche adeguate nel contraddittorio.
- Dichiarazioni auto-accusatorie (es. ammissione della velocità) e perizie tecniche (es. ricostruzione con software ricostruttivi) costituiscono elementi probatori rilevanti e richiedono valutazione motivata e coerente da parte dei giudici di merito; la mera affermazione di assenza di riscontri oggettivi, senza spiegazioni tecniche, può essere considerata illogica.
- In casi di incidente stradale con contestazioni su visibilità e velocità, le parti devono promuovere e contestare in sede di merito le consulenze tecniche (compresa la metodologia e i parametri usati), perché le doglianze tardive in cassazione su valutazioni tecniche spesso non hanno efficacia se non sostenute da motivazioni tecniche.
- Se la Corte di legittimità riscontra vizi nella valutazione delle prove tecniche, può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo giudizio (anche per gli effetti civili), lasciando al giudice di merito l'accertamento tecnico nel rispetto del contraddittorio.
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