Cassazione Civile, Ordinanza n. 08525/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, assumendo di avere diritto all'agevolazione ambientale prevista dall'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000, per un importo complessivo di euro 102.565,00 oltre interessi. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla duplicazione della domanda di rimborso, sostenendo che il credito era stato chiesto sia mediante dichiarazioni integrative sia con istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, modalità ritenute alternative; 2) violazione dell'art. 6 l. n. 388/2000, dell'art. 19 D.M. 5 luglio 2012, dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e dell'art. 2697 c.c., contestando il criterio di calcolo dell'agevolazione, perché la società avrebbe dovuto indicare l'intero importo nell'anno 2010, anno di realizzazione dell'impianto, e non "spalmarlo" negli anni successivi; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, anche per avere la CTR affermato che la disciplina agevolativa non sarebbe finalizzata alla "riparazione dei danni ambientali".
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia sulla questione della duplicazione delle domande di rimborso e, nel merito, aderendo all'orientamento già espresso in materia di agevolazione c.d. Tremonti Ambiente: i costi ammissibili vanno calcolati come sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale senza considerare vantaggi e costi operativi, e l'agevolazione va richiesta, in assenza di diversa disposizione, per l'intero importo dell'investimento secondo l'approccio incrementale, con riferimento all'anno in cui il costo delle immobilizzazioni materiali è iscritto in bilancio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del divieto di omessa pronuncia; la sentenza di merito è stata censurata perché non si è pronunciata sulla dedotta duplicazione della domanda di rimborso.
artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Evocati dall'Agenzia a sostegno della nullità del procedimento/sentenza per questioni processuali del contenzioso tributario.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato quale possibile modalità di richiesta del rimborso, ritenuta dall'Ufficio alternativa alle dichiarazioni integrative.
art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388
Norma agevolativa c.d. Tremonti Ambiente; la Corte afferma che, salvo diversa previsione, l'agevolazione va richiesta per l'intero importo dell'investimento secondo il metodo incrementale.
art. 19 D.M. 5 luglio 2012
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso relativo al criterio di quantificazione dell'agevolazione.
art. 26, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso relativo al criterio di quantificazione dell'agevolazione in materia di investimenti ambientali.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare l'onere probatorio e la correttezza del criterio adottato dalla contribuente nel dimostrare il credito.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o insufficiente della sentenza impugnata.
artt. 1, 2, e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati insieme agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per denunciare difetti di motivazione e di contenuto della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Evocato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Evocato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 23, par. 3, reg. (CE) n. 800 del 2008
La Corte lo richiama per affermare che i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale e vanno calcolati senza considerare vantaggi e costi operativi.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In presenza di una specifica eccezione processuale rilevante ai fini della domanda, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su di essa; l'omessa decisione integra vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In tema di agevolazione ambientale c.d. Tremonti Ambiente, i costi ammissibili devono essere determinati come sovraccosti rispetto a un investimento tradizionale, senza detrarre i vantaggi e i costi operativi dell'impianto.
- Salvo una diversa previsione normativa, l'agevolazione va richiesta per l'intero importo dell'investimento secondo l'approccio incrementale, con riferimento all'anno in cui il costo delle immobilizzazioni materiali è iscritto nello stato patrimoniale.
- Quando i primi motivi di ricorso risultano accolti e sono idonei a definire la controversia in punto di cassazione, il terzo motivo può restare assorbito.
- La motivazione della decisione tributaria deve rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione che non consenta di comprendere la ratio della decisione è suscettibile di censura in cassazione.
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