Cassazione Penale, Ordinanza n. 27700/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 giugno 2025. Dal testo emerge che in appello era stata confermata una condanna per un tentativo di furto e per resistenza a pubblico ufficiale, con applicazione di una recidiva e giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti. I motivi di ricorso riguardavano: 1) l'inidoneità del tentativo di furto e l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di resistenza; 2) il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonché il trattamento delle circostanze in rapporto alla recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, richiamando la motivazione della sentenza impugnata sui punti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi prospettati non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati: per il primo motivo ha rinviato alla motivazione della sentenza di appello sull'inidoneità del tentativo di furto e sulla sussistenza del delitto di resistenza; per il secondo ha richiamato la motivazione sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. e sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., evidenziando che la Corte territoriale aveva condiviso il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva, valorizzando la intensità della violenza verso gli agenti e la reiterazione delle condotte delittuose. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 c.p.
Richiamato in relazione a un'aggravante contestata nel ricorso, il cui mancato riconoscimento non è stato accolto dalla Corte di cassazione.
art. 62 n. 4 c.p.
Richiamato con riferimento a un'attenuante il cui diniego è stato ritenuto coerente con la motivazione della sentenza di merito.
art. 616 c.p.p.
Indicata come base per le conseguenze economiche e processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di rivalutazione del merito o nella riproposizione di doglianze già esaminate dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua sui punti specificamente contestati.
- La valutazione sulla sussistenza di un tentativo punibile e sulla configurabilità dell'elemento oggettivo di un delitto può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non attraverso una diversa lettura del fatto.
- La decisione sul riconoscimento o meno di aggravanti e attenuanti, nonché sul loro bilanciamento con eventuali precedenti o recidiva, è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, illogica o giuridicamente erronea; altrimenti il giudice di legittimità deve arrestarsi alla motivazione del giudice di merito.
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