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Sentenza

Sentenza del 14/12/2015 n. 10104 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Imposte ipocatastali - Immobile di interesse artistico, storico ed architettonico - Applicabilità in misura fissa - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata negata l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali. L’agevolazione prevista per l’imposta di registro per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico e architettonico resta circoscritta a tale imposta e non si estende automaticamente alle imposte ipotecarie e catastali. La decisione è conforme al precedente della Cassazione n. 20096/2009.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico e architettonico. La tesi agevolativa sosteneva che il beneficio previsto per l’imposta di registro dovesse estendersi anche alle imposte ipotecarie e catastali, considerata l’esistenza di una base imponibile comune. La Corte ha escluso tale estensione, ritenendo che la mera comunanza della base imponibile non sia sufficiente a estendere un’agevolazione da un’imposta alle altre.

Norme richiamate

  • Disciplina agevolativa dell’imposta di registro per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico e architettonico

    L’agevolazione è stata interpretata restrittivamente: si applica all’imposta di registro, ma non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Cassazione, sentenza n. 20096/2009

    Il precedente conferma che la previsione di una base imponibile comune non giustifica, da sola, l’estensione dell’agevolazione da un’imposta ad altre imposte.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sono normalmente di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a tributi diversi da quello espressamente previsto.
  • La comunanza della base imponibile tra più imposte non comporta automaticamente l’applicazione dello stesso regime agevolativo.
  • Per applicare un beneficio anche alle imposte ipotecarie e catastali occorre una disposizione normativa specifica o un chiaro richiamo espresso.
  • In caso di dubbio sull’ambito oggettivo di un’agevolazione fiscale, prevale l’interpretazione restrittiva, limitata al tributo e alla fattispecie indicati dalla legge.

Testo integrale

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