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Circolare

Circolare numero 24 del 2-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando l'artigiano-armatore che si imbarca sulla nave da lui gestita deve essere inquadrato nel regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984. Dopo aver richiamato il quadro normativo sull'impresa artigiana e sull'armamento marittimo, l'INPS valorizza l'orientamento della Cassazione e indica i criteri operativi per le Sedi: natura dell'attività, numero di dipendenti, tipo di nave, e prevalenza o esclusività dell'attività di navigazione. Se ricorrono le condizioni, l'artigiano-armatore va iscritto al regime marittimo e assolve i relativi obblighi contributivi; se invece il mezzo nautico è solo complementare o l'attività marittima è accessoria, restano applicabili le norme del rapporto principale. La decorrenza dell'inquadramento è quella già regolata da precedenti circolari INPS.

Criteri di inquadramento previdenziale marittimo dell'artigiano-armatore imbarcato

Artigiano-armatore imbarcato e regime previdenziale marittimo

La circolare affronta il problema dell'inquadramento previdenziale dell'artigiano-armatore che si imbarca sulla nave da lui stesso gestita come membro dell'equipaggio. L'obiettivo è fornire alle Sedi criteri operativi per stabilire quando debba applicarsi il regime previdenziale marittimo previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, in presenza di attività che presentano al tempo stesso connotati di impresa artigiana e di navigazione marittima.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama, in primo luogo, la disciplina civilistica dell'impresa e del piccolo imprenditore, con particolare riferimento alla figura dell'artigiano, poi specificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Sul versante marittimo, viene richiamata la nozione di armatore di cui all'art. 265 del codice della navigazione, inteso come soggetto che assume l'esercizio della nave.

La circolare evidenzia che l'attività di armatore può essere svolta da persone fisiche o giuridiche e che l'ordinamento non impone una specifica forma societaria, lasciando spazio alle figure civilistiche o mercantili più adatte alle dimensioni dell'impresa. In tale contesto si inserisce anche la società di armamento tra comproprietari, figura tipica del settore marittimo.

Artigianato e attività di armamento

Secondo l'INPS, nulla esclude che il piccolo armatore possa organizzare la propria attività come impresa artigiana, ove la disciplina dell'artigianato non preveda espressi divieti. La scelta organizzativa dell'imprenditore è ricondotta alla sua discrezionalità, purché la dimensione dell'impresa sia coerente con i caratteri dell'impresa artigiana.

La circolare richiama poi la legge 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea e include anche il servizio reso con natanti. Tale legge consente ai titolari di licenza, ove compatibile, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e altre forme organizzative, come cooperative o consorzi. Per i natanti iscritti nei registri marittimi e rientranti tra quelli indicati dall'art. 5 della legge n. 413/1984, l'iscrizione all'albo artigiano risulta quindi astrattamente compatibile con il quadro normativo.

Il principio della Cassazione e la non sovrapponibilità dei regimi

Il punto centrale del documento è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 636 del 10.2.1988/2.2.1989. La Corte ha chiarito che il regime previdenziale degli artigiani e quello marittimo rispondono a presupposti diversi e non possono essere risolti mediante una mera prevalenza astratta di uno sull'altro.

Per la previdenza marittima rileva il servizio a bordo, il rischio della navigazione e l'appartenenza all'equipaggio; per il regime artigiano rilevano invece la dimensione limitata dell'impresa, la partecipazione personale dell'imprenditore al lavoro, la prevalenza del lavoro sul capitale e il contenuto organizzativo dell'attività. La Cassazione ha inoltre sottolineato che il legislatore non ha introdotto una regola generale di specialità tra i due sistemi, mantenendo ferma la disciplina marittima per i membri dell'equipaggio delle navi indicate dalla legge n. 413/1984, ivi compreso l'armatore imbarcato.

Criteri operativi per l'inquadramento nel regime marittimo

La circolare stabilisce che l'artigiano-armatore, per potersi imbarcare come membro dell'equipaggio sulla nave da lui gestita, deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare, essere in possesso del libretto di navigazione e disporre della qualifica professionale idonea alla mansione di bordo.

L'imbarco dell'artigiano-armatore integra la sua funzione di imprenditore artigiano quando realizza una diretta partecipazione al processo produttivo attraverso il proprio lavoro manuale o comunque personale, nella misura richiesta dalla mansione di bordo. Tuttavia, in presenza di un imbarco costante o prevalente, l'attività di bordo assume rilievo decisivo ai fini dell'inquadramento.

Ai fini dell'applicazione del regime previdenziale marittimo, le Sedi devono verificare congiuntamente che ricorrano i seguenti elementi:

  • esercizio di un'impresa di trasporto marittimo;
  • impiego di non più di 8 dipendenti, incluso il personale di equipaggio, nel caso di impresa artigiana di trasporto marittimo;
  • utilizzo di una nave rientrante tra quelle elencate dall'art. 5 della legge n. 413/1984;
  • esclusività o prevalenza dell'attività di navigazione, desumibile da imbarchi costanti o comunque ravvicinati nel tempo.

Quando tali condizioni risultano dal documento di bordo, le Sedi devono procedere all'inquadramento nel regime previdenziale marittimo e all'applicazione dei relativi obblighi contributivi.

Effetti contributivi e prestazionali

Una volta riconosciuto l'inquadramento marittimo, l'artigiano-armatore è tenuto a versare la contribuzione prevista dalla legge n. 413/1984 e, in relazione ai periodi di imbarco, può accedere alle specifiche prestazioni previdenziali marittime. La circolare richiama inoltre l'esigenza di aprire un'apposita posizione contributiva per l'equipaggio della nave, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.

Esclusione per attività marittima accessoria

Il documento precisa che l'art. 6, lettera e), della legge n. 413/1984 esclude dal regime marittimo i soggetti che svolgono un'attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale. In tali casi continuano ad applicarsi le norme previdenziali proprie del rapporto principale.

La precisazione è particolarmente rilevante per gli imprenditori artigiani del trasporto su gomma che utilizzano natanti, ad esempio chiatte con proprio mezzo di propulsione, per il rifornimento di derrate alle navi in porto o in rada. In tali ipotesi il mezzo nautico è solo complementare e non esclusivo o prevalente, con conseguente esclusione dall'ambito della legge n. 413/1984 per l'attività marittima accessoria.

Decorrenza dell'inquadramento

Per la decorrenza dell'inquadramento la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia alle istruzioni già fornite con le circolari n. 263 del 19 ottobre 1995 e n. 52 del 5 marzo 1996.

Conclusione operativa

In sintesi, la circolare impone alle strutture periferiche una verifica in concreto della posizione dell'artigiano-armatore, considerando natura dell'attività, caratteristiche del natante, numero dei dipendenti e modalità di imbarco. Se la navigazione costituisce l'attività prevalente o esclusiva e sono soddisfatti i requisiti della legge n. 413/1984, prevale il regime previdenziale marittimo; se invece la navigazione è solo accessoria, resta applicabile il regime dell'attività principale.

Punti principali

Quadro normativo dell'impresa marittima armatoriale

La circolare richiama la nozione di imprenditore e piccolo imprenditore del codice civile e la figura dell'artigiano, nonché la nozione di armatore del codice della navigazione. Sottolinea che l'attività di armatore può essere svolta da persona fisica o giuridica e che il piccolo armatore può organizzarsi come impresa artigiana, salvo esclusioni previste dalla legge.

Rilievo della legge n. 21/1992 sui servizi con natanti

La legge quadro sui servizi pubblici non di linea include i servizi resi con natanti e consente ai titolari di licenza di iscriversi all'albo delle imprese artigiane o di operare in altre forme organizzative. Per i natanti usati in tali servizi, se rientranti tra quelli dell'art. 5 della legge n. 413/1984, è possibile l'inquadramento come impresa artigiana in coerenza con le dimensioni dell'attività.

Principio affermato dalla Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione n. 636 del 10.2.1988/2.2.1989 è indicata come riferimento decisivo: il regime previdenziale marittimo e quello degli artigiani rispondono a presupposti diversi e non si risolvono in una semplice prevalenza dell'uno sull'altro. Per i marittimi conta il servizio a bordo e il rischio della navigazione; per l'artigiano conta la struttura dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro.

Criteri per l'inquadramento nel regime previdenziale marittimo

L'artigiano-armatore che si imbarca come membro dell'equipaggio, se iscritto nelle matricole della gente di mare e munito di libretto di navigazione, deve essere inquadrato nel regime marittimo quando ricorrano congiuntamente: esercizio di un'impresa di trasporto marittimo; impiego di non più di 8 dipendenti, compreso l'equipaggio; utilizzo di una nave rientrante tra quelle dell'art. 5 della legge n. 413/1984; esclusività o prevalenza dell'attività di navigazione, desumibile da imbarchi costanti o ravvicinati.

Obblighi contributivi e posizione assicurativa

Quando le condizioni sono presenti, le Sedi provinciali devono inquadrare l'artigiano-armatore nel regime previdenziale marittimo, con conseguente obbligo contributivo ai sensi della legge n. 413/1984 e accesso alle prestazioni previdenziali marittime per i periodi di imbarco. È richiamato anche l'obbligo di apertura di un'apposita posizione contributiva per l'equipaggio della nave ex art. 10 della stessa legge.

Esclusione nei casi di attività marittima accessoria

L'art. 6, lettera e), della legge n. 413/1984 esclude dal regime marittimo i soggetti che svolgono attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale. La circolare precisa che ciò vale, ad esempio, per gli imprenditori artigiani del trasporto su gomma che usano natanti soltanto come mezzo complementare per rifornimenti o attività collaterali.

Decorrenza dell'inquadramento

Per la decorrenza dell'inquadramento la circolare rinvia alle disposizioni già impartite con le circolari n. 263 del 19.10.1995 e n. 52 del 5.3.1996.

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