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Circolare

Circolare numero 23 del 2-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 1998, gli importi massimi mensili dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo 1997. Indica le misure lorde e nette dei massimali, distingue i casi di mobilità, disoccupazione ordinaria e trattamenti speciali per l’edilizia, e precisa che per alcune prestazioni agricole restano validi gli importi fissati per il 1997. Inoltre comunica l’aumento dell’assegno per congedo matrimoniale, conseguente all’abolizione del contributo SSN a carico degli apprendisti dal 1° gennaio 1998.

Importi massimi mensili 1998 per mobilità e disoccupazione e aumento assegno congedo matrimoniale

Importi massimi mensili per il 1998 dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione; aumento dell’assegno per congedo matrimoniale

La circolare aggiorna i limiti economici di alcune prestazioni temporanee per l’anno 1998, con decorrenza dal 1° gennaio 1998. L’aggiornamento deriva dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, per l’assegno di congedo matrimoniale, dall’abolizione del contributo SSN a carico degli apprendisti.

Aggiornamento dei massimali e criterio di calcolo

La circolare precisa che gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione mensile soglia per l’applicazione del secondo massimale sono incrementati dell’80% della variazione ISTAT accertata per il 1997. Tale aggiornamento rileva anche ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Indennità di mobilità

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, gli importi massimi dell’indennità di mobilità sono fissati, per i primi dodici mesi e per licenziamenti successivi al 31 dicembre 1997, nelle seguenti misure, espresse al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

  • L. 1.403.503 lorde e L. 1.325.749 nette;
  • L. 1.686.875 lorde e L. 1.593.422 nette.

La riduzione collegata al contributo per il Servizio sanitario nazionale risulta, a seguito dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5,54%.

La retribuzione mensile da assumere per l’applicazione del massimale più elevato è fissata in L. 3.036.374.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Le misure indicate per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto:

  • dall’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • dall’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo per il 1998 è invece fissato in L. 1.122.040, pari a L. 1.059.878 nette mensili.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono pari a:

  • L. 1.403.503;
  • L. 1.686.875.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, per quella agricola con requisiti normali e ridotti e per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola riferiti all’attività svolta nel 1997, continuano ad applicarsi gli importi stabiliti per l’anno 1997, come richiamato dalla circolare n. 21 del 29 gennaio 1997.

Assegno per congedo matrimoniale

Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha abolito il contributo SSN dello 0,50% a carico degli apprendisti previsto dall’art. 21, lett. b), della legge n. 41/1986. In conseguenza di ciò, e per effetto dell’art. 26 della stessa legge, dal 1° gennaio 1998 aumenta l’assegno per congedo matrimoniale e non deve più essere applicata l’aliquota di riduzione corrispondente al contributo soppresso.

Punti principali

Aggiornamento dei massimali per mobilità e disoccupazione

Dal 1° gennaio 1998 gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione mensile soglia per il secondo limite sono aumentati dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale incremento si riflette anche nel calcolo dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991.

Indennità di mobilità: importi 1998

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, la circolare fissa gli importi massimi dell’indennità di mobilità, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, ora pari al 5,54% a seguito dell’abolizione dei contributi SSN dal d.lgs. n. 446/1997. Gli importi iniziali, spettanti per i primi dodici mesi e per licenziamenti successivi al 31 dicembre 1997, sono: L. 1.403.503 / L. 1.325.749 e L. 1.686.875 / L. 1.593.422. La retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata in L. 3.036.374.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Gli importi indicati per l’indennità di mobilità trovano applicazione anche per i lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dalla legge n. 427/1975, l’importo per il 1998 è invece fissato in L. 1.122.040, pari a L. 1.059.878 nette mensili.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono pari a L. 1.403.503 e L. 1.686.875. Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, per quella agricola con requisiti normali e ridotti e per i trattamenti speciali di disoccupazione agricola da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 1997, si applicano invece gli importi stabiliti per l’anno 1997, richiamando la circolare n. 21 del 29 gennaio 1997.

Assegno per congedo matrimoniale

Il d.lgs. n. 446/1997 ha abolito il contributo SSN dello 0,50% a carico degli apprendisti previsto dall’art. 21, lett. b), della legge n. 41/1986. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 26 della stessa legge, dal 1° gennaio 1998 aumenta l’assegno per congedo matrimoniale e non deve più essere applicata la corrispondente aliquota di riduzione.

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