Circolare numero 26 del 4-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la disdetta, disposta dall’Istituto nel 1997 con decorrenza 1/1/1998, delle convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola con FNIFC, ANCCA e ANLAR non produce effetti, alla luce dei provvedimenti della magistratura amministrativa. In particolare, il TAR Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva e il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Istituto contro la sospensiva relativa all’ANCCA; restano pendenti i ricorsi relativi a FNIFC e ANLAR. Ne consegue che le tre convenzioni devono considerarsi valide ed efficaci e che tornano applicabili le precedenti istruzioni operative: devono quindi essere accettate e acquisite le deleghe a favore delle predette associazioni inserite nelle domande di indennità di disoccupazione agricola.
Annullamento della disdetta delle convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola con FNIFC, ANCCA e ANLAR
Annullamento della disdetta delle convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare interviene sulla vicenda delle convenzioni stipulate dall’Istituto per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola con FNIFC (Confagricoltura), ANCCA (CIA) e ANLAR (Coldiretti). Dopo la disdetta formale comunicata nel 1997 con effetto dall’1 gennaio 1998, l’Istituto informa che le pronunce della magistratura amministrativa hanno inciso sull’efficacia del provvedimento, imponendo di considerare tuttora valide le convenzioni.
Quadro del precedente provvedimento
Con circolare n. 156 dell’11 luglio 1997 era stata resa nota la disdetta delle convenzioni, disposta il 27 giugno 1997 ai sensi dell’art. 9 delle stesse convenzioni, con decorrenza dall’1/1/1998. Le convenzioni interessate erano quelle stipulate, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, con:
- Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice (FNIFC), aderente a Confagricoltura;
- Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto Agrario (ANCCA), aderente alla CIA;
- Associazione Nazionale Lavoratori Agricoli e Rurali (ANLAR), aderente alla Coldiretti.
Ricorsi e decisioni della magistratura amministrativa
Le organizzazioni coinvolte hanno proposto ricorso al TAR del Lazio contro la disdetta, chiedendo in via incidentale la sospensione del provvedimento. Il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva. In seguito, il Consiglio di Stato, investito dell’appello dell’Istituto contro la decisione sospensiva, ha respinto il ricorso limitatamente alla posizione dell’ANCCA, confermando così la sospensione della disdetta della relativa convenzione. La circolare precisa inoltre che sono ancora in attesa di decisione i ricorsi dell’Istituto relativi a FNIFC e ANLAR.
Conseguenze operative per gli uffici
In considerazione delle pronunce amministrative già intervenute, l’Istituto dispone che le tre convenzioni debbano essere considerate valide ed efficaci. Viene quindi riaffermata l’applicabilità delle istruzioni già impartite con le circolari precedenti richiamate nel testo, con un effetto pratico preciso: le deleghe a favore delle associazioni sindacali inserite nelle domande di indennità di disoccupazione agricola devono essere accettate e acquisite dagli uffici competenti.
Punti principali
Oggetto e precedente disdetta delle convenzioni
L’Istituto richiama la disdetta formale, comunicata con circolare n. 156 dell’11 luglio 1997, delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La disdetta era stata disposta il 27 giugno 1997, con effetto dall’1 gennaio 1998, nei confronti di FNIFC (Confagricoltura), ANCCA (CIA) e ANLAR (Coldiretti).
Contenzioso amministrativo e pronunce intervenute
Le organizzazioni interessate hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR del Lazio, chiedendo anche la sospensione incidentale. Il TAR ha accolto la richiesta; successivamente, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Istituto avverso la sospensiva relativa all’ANCCA, confermando la sospensione della disdetta della convenzione con tale associazione. Per FNIFC e ANLAR la circolare segnala che sono ancora pendenti le decisioni del Consiglio di Stato sui relativi ricorsi dell’Istituto.
Effetti operativi: validità delle convenzioni e delle deleghe
Alla luce delle pronunce della giustizia amministrativa intervenute fino a quel momento, l’Istituto riconosce validità ed efficacia alle tre convenzioni. Di conseguenza, vengono ripristinate le istruzioni già impartite con le circolari richiamate in materia e gli uffici devono accettare e acquisire le deleghe a favore delle associazioni indicate, inserite nelle domande di indennità di disoccupazione agricola.
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