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Circolare

Circolare numero 27 del 4-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’art. 59, comma 59, della legge 449/1997, che proroga fino al 31/12/1998 l’applicazione di specifici contributi destinati al finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità. La proroga riguarda le imprese commerciali con 51-200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti, nonché le imprese di vigilanza. Sono richiamate le aliquote/contribuzioni già previste dalla normativa previgente e i relativi limiti soggettivi di applicazione.

Proroga al 31 dicembre 1998 dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori

Proroga dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori

La circolare dell’INPS n. 27 del 4 febbraio 1998 dà attuazione all’art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che proroga al 31 dicembre 1998 l’applicazione di specifici contributi destinati al finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità. Il provvedimento interessa alcuni comparti individuati dalla normativa e richiama, per la determinazione dell’obbligo contributivo, le disposizioni già contenute nella precedente circolare n. 47 del 26 febbraio 1996.

Ambito di applicazione della proroga

La proroga opera per le disposizioni dell’art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La norma stabilisce inoltre che i trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possano essere erogati nei limiti del gettito contributivo prodotto dall’applicazione delle disposizioni stesse.

Imprese commerciali, agenzie di viaggio e operatori turistici

Sono ricomprese nella proroga:

  • le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti;
  • le agenzie di viaggio e di turismo;
  • gli operatori turistici con più di 50 addetti.

Per tali soggetti sono prorogati fino al 31/12/1998:

  • il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990;
  • la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

La circolare precisa che la proroga riguarda i contributi scaduti al 31/12/1997.

Imprese commerciali con oltre 200 dipendenti

Viene ricordato che le imprese che esercitano attività commerciali e occupano più di 200 dipendenti sono soggette a regime alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991.

Imprese di vigilanza

Per le imprese di vigilanza la proroga opera fino al 31/12/1998. Anche per questo settore permangono:

  • il contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990;
  • la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

Il riferimento normativo è all’art. 4, comma 15, del d.l. 1 febbraio 1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo recepito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Requisiti occupazionali per le imprese di vigilanza

La circolare richiama quanto già chiarito con la circolare n. 195 dell’11 aprile 1993: sono tenute al versamento le imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991. Nel calcolo del personale devono essere inclusi anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Punti principali

Base normativa e durata della proroga

L’art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone che le previsioni dell’art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 continuino ad applicarsi fino al 31/12/1998. I trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dall’applicazione delle disposizioni richiamate.

Imprese commerciali, agenzie di viaggio e operatori turistici

Per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e di turismo e per gli operatori turistici con più di 50 addetti, risultano prorogati al 31/12/1998 il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990 e la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991, con riferimento ai contributi scaduti al 31/12/1997.

Esclusione delle imprese commerciali con oltre 200 dipendenti

La circolare ricorda che le imprese esercenti attività commerciali con più di 200 dipendenti sono assoggettate a regime alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991.

Imprese di vigilanza

Le imprese di vigilanza sono tenute sino al 31/12/1998 al versamento del contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991. Il richiamo normativo è all’art. 4, comma 15, del d.l. 1/2/1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo dalla legge 28/11/1996, n. 608.

Criteri per l’obbligo contributivo nelle imprese di vigilanza

Viene richiamato quanto già precisato con la circolare n. 195 dell’11/4/1993: i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

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